CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2018, n. 19006
Tributi – Agevolazioni fiscali – Accertamento – Imposta di registro e ipotecaria – Registrazione – Acquisto di un terreno agricolo
Ritenuto che
– la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro ed ipotecaria, dovuta in dipendenza di un acquisto di un terreno agricolo per l’importo di € 89.806,91, a causa dell’intervenuta decadenza dall’agevolazione di cui alla l. n. 604 del 1954;
– l’attuale controricorrente ha acquistato con atto notarile dell’11/7/2000, registrato il 27/7/2000, un terreno agricolo nel comune di Civitella Paganino (GR), località Pian di Cetina, ottenendo in data 7 luglio 2000 di potere beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge sopra citata;
– le agevolazioni, concesse in via provvisoria al momento della registrazione dell’atto, sono state revocate in data 27/5/2006 per non avere la parte acquirente, odierna controricorrente, prodotto nel triennio dalla registrazione della vendita il certificato definitivo rilasciato dall’autorità competente, come previsto dall’art. 4, comma 2, l. n. 604 del 1954;
– la Commissione tributaria provinciale di Grosseto, adita dalla parte acquirente / ha accolto il ricorso; in particolare, pur confermando il corretto operato dell’Ufficio, ha accertato la responsabilità dell’inadempienza del competente Dipartimento della provincia di Grosseto, che aveva provveduto al rilascio del certificato solo in data 11.7.2006;
– la Commissione tributaria regionale di Firenze ha confermato tale decisione rilevando che: a) la contribuente aveva con largo margine di anticipo interessato la pubblica amministrazione per il rilascio del definitivo certificato attestante il possesso dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione; b) la perdita del beneficio non si verifica ogni qualvolta essa dipenda dall’omissione dell’ufficio tenuto al rilascio del certificato;
– l’Agenzia delle entrate con un unico motivo lamenta la violazione degli artt. 3 e 4, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1954, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la sentenza, in assenza di alcuna valida prova da parte della contribuente, ha addebitato all’Amministrazione il ritardo nel rilascio del definitivo certificato attestante il possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio in oggetto; in particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità dell’Amministrazione sul presupposto che la contribuente “ha correttamente interessato la Pubblica Amministrazione con largo margine di anticipo per il rilascio del definitivo certificato ……”;
– resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la contribuente. In particolare, con il primo eccepisce l’inammissibilità del ricorso principale, in quanto non vertente su questioni di legittimità, nonché per l’intervenuto giudicato interno non avendo l’Agenzia delle Entrate impugnato l’affermazione della Commissione tributaria provinciale circa l’effettiva sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto in capo al contribuente;
– nel ricorso incidentale condizionato lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 604 del 1954, in virtù del combinato disposto degli artt. 18 della l. n. 241 del 1990 e 6 della l. n. 212 del 2000; in particolare, sostiene l’avvenuta abrogazione dell’obbligo in capo al contribuente di provvedere alla presentazione all’Ufficio dell’attestato definitivo di idoneità, entro il triennio dalla registrazione dell’atto di compravendita, in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990;
– la controricorrente ha depositato memoria difensiva.
Ritenuto che
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. L’art. 3 della l. n. 604 del 1954 prevede che: ” A partire dall’entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla I. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo precedente”. 1.2. Ai sensi del successivo art. 4 “In luogo del certificato dell’Ispettorato agrario richiesto dall’art. 3 può essere prodotta una attestazione provvisoria dell’Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio.
In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l’interessato deve presentare all’Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente.” Il termine di un anno è stato successivamente portato a tre anni dall’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 542 del 1996.
1.3. Come si evince facilmente dal tenore letterale della norma sopra riportata l’obbligo di presentazione del certificato definitivo presso l’Ufficio del registro incombe sul contribuente. La disposizione evidentemente addossa gli obblighi inerenti al perfezionamento del procedimento a carico del soggetto interessato al conseguimento del beneficio. In tal senso v. Cass. n. 15953 del 2003, n. 21050 del 2007, n. 15489 del 2016.
1.4. Ritiene, poi, il Collegio di dare seguito al consolidato orientamento espresso dalla S.C. secondo cui “In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile.” (Cass. n. 9159 del 2010, n. 10406 del 2011, n. 21980 del 2014).
1.5. La S.C. ha di recente (Cass. n. 12479 del 2018) ulteriormente specificato la portata dell’onere di diligenza posto in capo al richiedente il beneficio, chiarendo che: “detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l’istanza ma anche di seguirne l’iter”, fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (Sez. 5, n. 9842 del 19/04/2017; Sez. 6-5, n. 117 del 04/01/2018; Sez. 5, n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010)”;
1.6. Nel caso di specie risulta incontestato che la contribuente ha ottenuto il certificato provvisorio in data 7/7/2000, ha stipulato il contratto 1’11/7/2000 ed è stata ammessa all’agevolazione.
1.7. Non è contestato tra le parti che da tale certificato provvisorio risulta che il rilascio dell’attestazione definitiva è “subordinato all’esito degli accertamenti per la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2 della legge in oggetto e alla presentazione di copia dell’atto di compravendita”.
1.8. La sentenza impugnata non si è attenuta all’orientamento sopra riportato, in quanto non ha considerato che l’onere di dimostrare di avere utilizzato l’adeguata diligenza per conseguire la certificazione utile era a carico della contribuente, posto che la legge pone a suo carico l’obbligo della presentazione del certificato definitivo, quale soggetto interessato al conseguimento del beneficio.
1 9. La motivazione per la quale la contribuente aveva con largo margine di anticipo interessato la pubblica amministrazione per il rilascio del definitivo certificato attestante il possesso dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione, lascia intendere che il rilascio di quest’ultimo prescinde da qualunque attività del contribuente interessato al beneficio e ciò è in contrasto con l’esplicito tenore della norma sopra richiamata, alla luce di quanto sopra esposto.
1 10. Nel caso di specie è pacifico tra le parti che la stipula dell’atto è avvenuta in epoca successiva a quella di presentazione della richiesta di ammissione all’agevolazione. Ne consegue evidentemente che: al momento del rilascio della certificazione provvisoria, l’Amministrazione competente non era in possesso di tutti gli elementi richiesti dalla normativa per la concessione del beneficio; era onere della contribuente attivarsi per la consegna dalla documentazione utile al conseguimento del beneficio.
1.11. Le censure contenute nel ricorso incidentale non possono trovare accoglimento. Va respinta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità perché il ricorso conterrebbe sostanzialmente un richiesta di riesame del merito. Le doglianze del ricorso principale sono, infatti, dirette alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle norme di cui agli artt. 3 e 4 della l. n. 604 del 1954, ma non dei fatti posti a base della decisione impugnata.
1.12. Non può, inoltre, ritenersi dirimente l’eccezione per la quale dall’attestazione definitiva del 2006 risulta che i requisiti per l’agevolazione sussistevano sin dal momento della stipula, in quanto, nella specie, non si controverte sulla esistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell’agevolazione, quanto, invece, della questione se la parte abbia posto tempestivamente l’Ufficio nelle condizioni di verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’attestazione definitiva nel triennio per non incorrere nella decadenza.
1.13. Deve essere, poi, respinta l’eccezione di giudicato interno sulla mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’affermazione, effettuata dalla Commissione tributaria provinciale, circa l’effettiva sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto, posto che oggetto del giudizio era la sussistenza dell’obbligo di presentazione del certificato definitivo ed, in particolare, l’individuazione del soggetto onerato.
1.14. Sotto altro profilo si richiama, inoltre, quanto di recente affermato da questa Corte (Cass. n. 2942 del 2018), ovvero come “la possibilità di autonomo vaglio probatorio dei requisiti agevolativi da parte del giudice tributario, non valga in via generale, ma unicamente nel caso in cui la mancata tempestiva allegazione del certificato sia – appunto – dovuta alla comprovata inerzia della PA”.
1.15. Ne consegue che “L’applicazione al caso di specie di questi principi esclude altresì la fondatezza dell’eccezione di giudicato interno (asseritamente formatosi sui requisiti agevolativi) opposta dal contribuente; atteso che, come detto, in tanto può darsi ingresso nel giudizio tributario all’accertamento probatorio di tali requisiti, in quanto il contribuente non abbia tempestivamente prodotto il certificato IPA per causa a sè non imputabile”.
1 16. Dovendosi escludere nella specie, alla luce di quanto sopra esposto, un ritardo imputabile alla pubblica amministrazione, è da ritenere precluso al giudice tributario un vaglio probatorio circa la sussistenza dei requisiti per ottenere l’agevolazione, con conseguente irrilevanza ai fini di causa di un giudicato interno eventualmente formatosi su tale aspetto.
1.17. In relazione al ricorso incidentale, va disattesa l’eccepita abrogazione dell’obbligo del contribuente di attivarsi per l’ottenimento dell’attestazione definitiva imposto dall’art. 4 della l. n. 604 del 1954 per effetto dell’art. 18 della l. n. 241 del 1990, non essendo sufficienti gli elementi allegati per potere effettuare una siffatta comparazione. In proposito, infatti, il contribuente, odierno controricorrente e ricorrente in via incidentale, non ha dimostrato il ricorrere dei presupposti per l’applicazione dell’art. 18 della legge sopra citata ovvero di avere dichiarato che la documentazione mancante fosse già in possesso dell’amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione.
1.18. In ogni caso, la specialità della l. n. 604 del 1954 e delle procedure amministrative di attestazione in essa previste ai fini dell’agevolazione esclude l’applicazione della disciplina generale di cui alla l. n. 241 del 1990, in virtù del principio secondo il quale la legge generale posteriore non deroga la precedente legge speciale.
2. Ne consegue il rigetto dell’eccezione di giudicato interno, l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale condizionato e la cassazione della sentenza impugnata. Non avendo la contribuente offerto alcuna prova per dimostrare di avere posto l’adeguata diligenza nel fornire la documentazione utile per il rilascio del certificato definitivo, non si ritengono necessari ulteriori accertamenti in fatto, con conseguente decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo.
3. L’assenza, prima della proposizione del ricorso, di un consolidato orientamento di questa Corte sulla questione qui esaminata, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
– Rigetta l’eccezione di giudicato interno;
– accoglie il ricorso principale;
– rigetta il ricorso incidentale;
– cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo proposto da G.T.;
– compensa le spese.
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