CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15345
Differenze retributive – Termine breve di impugnazione ex art.325 c.p.c. – Decadenza – Non suscettibile di sospensione nel periodo feriale
Rilevato che
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica in data 29/4/2015 e notificata il 3/8/2015, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, condannava la s.r.l. M. al pagamento in favore di R.I.A., della somma di euro 13.035,46 a titolo di differenze retributive e Tfr maturati in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal giugno 2007 al dicembre 2008.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la M. s.r.l. cui resiste con controricorso la parte intimata.
Considerato che
1. Con unico motivo la società ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla durata del rapporto, criticando la sentenza impugnata per avere acclarato la durata del rapporto inter partes in relazione al periodo aprile 2007-dicembre 2008, benchè la circostanza non fosse stata confortata né dalle deposizioni testimoniali raccolte, né dalle prodotte buste paga, che rendevano conto di una durata del rapporto di soli tre mesi.
2. deve in via pregiudiziale rilevarsi, che la ricorrente è decaduta dalla impugnazione, avendo proposto il ricorso oltre il termine breve previsto dall’art.325 c.p.c., comma 2, termine che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è suscettibile di sospensione nel periodo feriale secondo i dettami di cui agli artt. 1 e 3 della I. n. 742 del 1969 e 92 del r.d. n. 12 del 1941, non applicabili alle controversie ascrivibili alla materia del lavoro e della previdenza, le cui esigenze di speditezza e concentrazione giustificano l’applicazione della deroga (per tutte, vedi Cass. 22/12/2011 n.28291, Cass. 18/7/2018 n. 19079).
2. Invero, dalla copia conforme all’originale versata in atti, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 29 aprile 2015 e notificata personalmente alla parte appellata a mezzo del servizio postale mediante spedizione di copia conforme in data 28 luglio 2015, ricevuta in data 3 agosto 2015, come dedotto dalla medesima società odierna ricorrente, contumace nel giudizio di appello.
Nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve infatti essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292 ultimo comma cod. proc. civ., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’art. 325 cod. proc. civ., nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (vedi Cass. 15/3/2006 n.5682).
Nello specifico, il ricorso per cassazione proposto dalla M. s.r.I., è stato notificato alla controparte mediante il servizio postale il 23 ottobre 2015 (data della richiesta di spedizione), dovendo al riguardo precisarsi che in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante della tempestività dell’impugnazione è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso (cfr. Cass. 25/2/2015 n.3755).
Tenuto conto, dunque, della suddetta data del 3 agosto 2015, di notifica della sentenza di appello, il ricorso per cassazione proposto dalla M. s.r.I., risulta ampiamente posteriore alla scadenza del termine dì sessanta giorni, stabilito dall’art.325 cod. proc. civ. e, pertanto, soggiace alla sanzione dell’inammissibilità.
Alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il presente ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11171 - In tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l'atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 808 depositata il 9 gennaio 2024 - Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio reale o eletto del difensore, non già presso il…
- CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 20866 depositata il 30 settembre 2020 - La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2022, n. 33628 - In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 1992, la comunicazione via PEC a cura della cancelleria…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…