CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 marzo 2018, n. 6835
Tributi – Agevolazioni fiscali – Trasferimenti immobiliari – Impresa di compravendita di beni immobili – Imposta di registro ridotta ed esenzione IVA – Condizioni – Effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro tre anni
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che aveva accolto l’appello di G.V. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Sassari. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione, in materia di imposta di registro per l’anno 2008;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1° quinto periodo e nota II-er della Tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986, dell’art. 6 DPR n. 633/1972 e dell’art. 1350 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la disciplina dettata ai fini IVA, nonostante il carattere tassativo del termine triennale per procedere al ritrasferimento dell’immobile acquistato ed il totale assoggettamento dell’atto (esente da IVA) alla normativa dettata in materia di imposta di registro dal DPR n. 131/1986;
che l’intimata non si è costituita; che il motivo è fondato;
che, infatti, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio fiscale di cui all’art. 1, primo comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che, nella formulazione vigente “ratione temporis”, prevedeva l’applicazione dell’aliquota dell’uno per cento in caso di trasferimento immobiliare, esente dall’imposta sul valore aggiunto ex art. 10, primo comma, n. 8 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, effettuato nei confronti di imprese il cui oggetto esclusivo o principale d’attività sia la rivendita di beni immobili, “a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni”, trova applicazione solo nel caso di effettivo ritrasferimento degli immobili acquistati entro il termine triennale stabilito dalla legge, come si desume dalla nota II-ter del medesimo art. 1 della menzionata Tariffa, che disciplina le conseguenze derivanti dall’eventuale insuccesso dell’intenzione dichiarata nell’atto (Sez. 6-5, n. 14498 del 10/07/2015);
che la CTR ha affermato come, nonostante l’esenzione da imposta IVA, il contratto sarebbe stato comunque soggetto ad IVA, sicché l’effettuazione dell’operazione (e dunque la conclusione del contratto) avrebbe dovuto rimontare al momento della corresponsione dell’importo e dell’emissione della relativa fattura;
che tale assunto è erroneo, giacché – avendo la contribuente scelto liberamente l’assoggettamento alla disciplina dell’imposta di registro – l’effetto traslativo della compravendita immobiliare, secondo i principi generali, si perfeziona col contratto definitivo, mediante il rispetto dei requisiti di forma di cui all’art. 1350 c.c. (Sez. 1, n. 4863 del 01/03/2010);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sardegna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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