CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 novembre 2020, n. 26344
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in cassazione – Deposito del ricorso privo di relata di notifica della sentenza impugnata – Improcedibilità del giudizio
Rilevato che
– Con sentenza n. 98/1/12 depositata in data 1 ottobre 2012 la Commissione tributaria regionale del Molise, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza n. 18/3/08 della Commissione tributaria provinciale di Isernia resa nei confronti della C. S.p.a. ora C. S.r.l., avente ad oggetto un avviso di accertamento Iva, Irpeg e Irap 2003.
– La CTR nel merito non condivideva la decisione di primo grado e per l’effetto confermava il recupero ad imposta a seguito di: erronea indicazione in diminuzione dell’importo di Euro 35.000 (ricavo ordinario derivante dalla restituzione di un deposito cauzionale), indebita deduzione dei costi per carburanti e lubrificanti nella misura del 100% anziché del 50%, erronea qualificazione di cessioni come operazioni non imponibili per l’importo di Euro 904.200,00, erronea qualificazione di operazioni come non imponibili ai fini IVA senza esercizio della rivalsa per Euro 180.840,00, erronea applicazione del regime IVA del margine in relazione ad importazione di veicoli usati da Stato infracomunitario in difetto dei presupposti, erronea applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 4% su cessioni relative ad invalidi in mancanza dei presupposti. In particolare la CTR, a differenza del giudice di primo grado, riteneva che la contribuente fosse a conoscenza del fatto che vi fosse interposizione fittizia tra la società stessa, la SDM Srl e la A. Srl, e che quest’ultima, soggetto nazionale cessionario dei veicoli contestati, fosse parte di un meccanismo frodatorio volto all’evasione delle imposte.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo.
L’Agenzia resiste proponendo controricorso.
Considerato che
– Pregiudizialmente il Collegio rammenta che la norma di cui all’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. prevede: «Insieme col ricorso debbono essere depositati, (…) a pena di improcedibilità copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta (…)». La Corte al proposito ha statuito che: «In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.» (Sez. U – , Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01).
– Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente rende noto che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata in data 31 ottobre 2012, ma ha depositato il ricorso privo di relata di notifica e il vizio non è stato sanato dalla controparte attraverso la produzione della prova della notifica. Il difetto, oltre a rendere impossibile ricostruire la tempestività dell’impugnazione ai fini del termine breve, ancora a monte viola il precetto di legge sopra riportato.
– Conseguentemente, in applicazione dell’art. 369 cod. proc. civ., pronunciando sul ricorso questo dev’essere dichiarato improcedibile, e resta precluso l’esame del vizio incentrato sull’art. 2697 cod. civ. quanto alla ripresa per erronea qualificazione di operazioni ai fini IVA denunciato in ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, dichiara l’improcedibilità del ricorso, e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.