CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6983 – Nel trasferimento attività fallimentari all’assuntore il decreto del tribunale fallimentare in merito alla misura dei crediti da soddisfare e delle somme da attribuire all’assuntore, non potendo avere ad oggetto questioni decise con la sentenza di omologazione, le quali devono trovare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti