CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26480 – Nel processo tributario, in base all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è ammissibile l’intervento adesivo dipendente dei terzi che, pur non essendo destinatari dell’atto impositivo impugnato, potrebbero essere chiamati ad adempiere l’obbligazione tributaria, in quanto la legge li riconosce solidalmente responsabili perché, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, la loro posizione è collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo