CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2018, n. 12410

Tributi – IRPEF – Accertamento sintetico del reddito – Presunzione – Prova contraria a carico del contribuente – Dimostrazione di disponibilità sufficienti a giustificare il tenore di vita – Valutazione del giudice

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Asti. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.M. contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo agli anni 2007-2008;

Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973 e del D.L. n. 78/2010, giacché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabili le disposizioni sul c.d. nuovo redditometro ai periodi d’imposta 2007 e 2008, che invece sarebbero state dichiaratamente utilizzabili solo dal periodo d’imposta 2009;

che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4°, 5° e 6° DPR n. 600/1973 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo i giudici di appello ritenuto adeguata la dimostrazione del contribuente di aver avuto disponibilità sufficienti a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato; che l’intimato ha resistito con controricorso;

che entrambi i motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione – sono infondati;

che l’art. 22 DL n. 78 (convertito in legge n°122 del 30 luglio 2010) testualmente premette: “Al fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’ articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo”, sono sostituiti”; che, pertanto, il richiamo al predetto articolo nel caso di specie è improprio, giacché, per gli anni d’imposta in considerazione, la CTR avrebbe dovuto prendere in esame il testo vigente “ratione temporis” tra la legge n. 413 del 1991 ed il d.l. n. 78 del 2010, in forza del quale l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992, ed anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva (Sez. 5, n. 15289 del 21/07/2015); che, tuttavia, la suddetta erronea affermazione della CTR non ha avuto rilievo sul piano sostanziale, giacché la normativa ratione temporis vigente consentiva al contribuente di declinare allo stesso modo la prova contraria, che il giudice di appello ha mostrato di aver congruamente valutato;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in euro 4.500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.