CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2021, n. 25713 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su due autonome “rationes decidendi “, una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell’errore revocatorio, ossia dell’idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art. 395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall’art. 391-bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della Cassazione