CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26739
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza di merito – Nullità – Mancato esame di un fatto decisivo e controverso – Ritualità / Tempestività della notifica dell’atto prodromico a quello impugnato
Rilevato che
Con sentenza n. 6803/45/16 depositata in data 14 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da B.G. avverso la sentenza n. 8271/18/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che era fondata l’eccezione pregiudiziale dell’agenzia fiscale di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite, quale reiterata in appello, perché, essendo definitivo l’avviso di accertamento prodromico, notificato il 13 agosto 2013, per omessa impugnazione nei termini, l’atto riscossivo non era stato impugnato per “vizi propri” come prescritto dall’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.
Considerato che
Con il terzo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – il ricorrente lamenta l’omesso/insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio e controversi, poiché la CTR ha affermato la ritualità/tempestività della notifica dell’avviso di accertamento prodromico della cartella esattoriale impugnata.
La censura è fondata.
Il giudice tributario di appello infatti si è limitato ad affermare, apoditticamente, la sussistenza fattuale della – pregiudiziale – circostanza in oggetto, senza tuttavia dare conto nella motivazione dell’esame puntuale e preciso dell’unico documento in atti che la poteva attestare ossia dell’avviso di ricevimento relativo appunto alla spedizione postale dell’atto impositivo in questione. In particolare la CTR non ha valutato se quanto scritto in tale documento possa indurre al, necessario, giudizio di riferibilità dello stesso dell’atto impositivo in oggetto e specificamente se sull’avviso di ricevimento vi fosse indicato il suo numero identificativo (T9B03F103115/2012).
Trattasi indubbiamente di un fatto “decisivo”, anzi addirittura, come detto, “pregiudiziale”, implicandosene la questione dell’impugnabilità dell’atto riscossivo impugnato per vizio “non proprio”, ed allo stesso tempo di un fatto all’evidenza “controverso”.
Si deve quindi rilevare nella sentenza impugnata il denunziato vizio motivazionale “relativo”, non essendovi peraltro i presupposti di applicabilità delle previsioni preclusive di cui all’art. 348, quarto-quinto comma, cod. proc. civ., posto che il “fatto decisivo e controverso” – come appena sopra individuato – non risulta essere stato oggetto di doppia decisione “conforme” nei gradi di merito.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al terzo motivo, assorbiti il primo ed il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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