CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19930 – In tema di i.v.a., qualora un bene immobile sia ceduto dietro l’assunzione dell’obbligo di eseguire una prestazione di un servizio l’operazione va qualificata quale permuta e il ricevimento da parte del cedente di tale prestazione costituisce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata