CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2018, n. 21151
Tributi – Accertamento – Riscossione – Contenzioso tributario – Ricorso per Cassazione
RILEVATO che
l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 190/65/11, depositata in data 10/11/2011, con la quale la CTR della Lombardia, sez.dist. di Brescia, ha confermato la pronuncia di primo grado avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della L. Immobiliare S.r.l., e concernente imposte IRES – IRAP – IVA per l’anno 2005;
per quanto qui rileva, la CTR ha ritenuto di fondare la conferma della pronuncia di “prime cure”, che aveva annullato in toto l’avviso di accertamento, sulla base di motivazioni rese dal primo giudice in termini adeguati e pertinenti alla fattispecie concreta dedotta in giudizio;
avverso tale pronuncia, ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo;
la L. Immobiliare S.r.l. regolarmente intimata non si è costituita.
CONSIDERATO che
1. con l’unico motivo dedotto, viene denunciata in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
2. il motivo di ricorso s’appalesa fondato;
3. le censure prospettate con l’unico motivo di gravame, risultano basate sotto il profilo dell’insufficienza di motivazione concernente la rideterminazione della pretesa impositiva avuto riguardo alla richiesta cessazione parziale della materia del contendere avanzata dall’attuale ricorrente nel giudizio di secondo grado, in riferimento al rilievo n.°2 dell’atto di accertamento, ed in generale alla rideterminazione del reddito sulla base di nuove operazioni effettuate dall’Agenzia ricorrente in sede di autotutela;
4. a fronte di ciò, la CTR ha ritenuto non accoglibile la richiesta declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, confermando, peraltro, l’integrale annullamento della pretesa impositiva;
5. ciò stante, appare evidente che, con il gravame d’appello, l’Agenzia attuale ricorrente, al di là della formale richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere parziale, abbia in realtà inteso censurare, nella sostanza, la pronuncia di primo grado che aveva, invece, annullato l’intera pretesa impositiva;
6. al riguardo, la CTR con motivazione del tutto apodittica –“nel merito, appare fondata la tesi del contribuente, secondo cui l’atto impugnato risulta viziato e carente dei presupposti per la rettifica e la determinazione analitico induttiva infatti l’accertamento di maggiori ricavi è risultato non sorretto da adeguata argomentazione sotto diversi profili”- non consente di individuare su quali ragioni lo stesso giudice di merito abbia fondato la pronuncia oggetto del presente gravame;
7. la motivazione addotta dal giudice di secondo grado risulta, infatti, del tutto inappagante, atteso che non indica, specificamente, quali risultanze dell’avviso di accertamento non siano sorrette da adeguato riscontro documentale;
8. appare, quindi, fondata la doglianza avanzata al riguardo dal ricorrente, atteso che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile, come nel caso di specie, laddove, dal ragionamento del giudice di merito, quale risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (cfr. Cass. SU 25/10/2013, n. 24148);
9. per quanto precede, il ricorso va dunque accolto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia – Sez. dist. Brescia^ che/ in diversa composizione/ provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Lombardia – Sez. dist. di Brescia che, in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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