CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5477
Prestazioni assistenziali – Assegno ordinario di invalidità – Sussistenza del requisito contributivo – Accertamento
Rilevato che
la Corte d’appello di Messina, con sentenza pubblicata in data 6/4/2016, in riforma della sentenza del tribunale, ha dichiarato il diritto di F.S. all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dal giugno 2014 e ha condannato l’Inps a corrispondere alla appellante la detta prestazione, maggiorata degli accessori di legge;
contro la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, ai quali si è opposta la S.;
la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;
la S. ha depositato memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ., in cui insiste nel rigetto del ricorso.
Considerato che
il primo motivo di ricorso è proposto come violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1 e 4 L. n. 222/1984, 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, n. 4 cod.proc.civ.): la parte lamenta che la corte di merito ha riconosciuto la prestazione senza accertare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalle norme di legge richiamate, nonostante la questione le fosse stata sottoposta sia nella memoria difensiva di primo grado sia nella memoria difensiva di appello;
il secondo motivo è anch’esso dedotto sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle stesse norme suindicate (1 e 4 L. n. 222/1984) e dell’art. 2697 cod.civ., nonché dell’art. 9, n. 2 r.d.l. 14/4/1939 n. 636, convertito nella L. 6/7/1939, n. 1272, come successivamente sostituito dall’art. 2 della L. 4/4/1952, n. 218, nonché sotto il profilo dell’omesso esame di un punto decisivo della controversia e si ribadisce quanto già sostenuto nel primo motivo, ossia che il diritto è stato riconosciuto senza la previa verifica della sussistenza, oltre che del requisito sanitario, anche del requisito assicurativo e contributivo;
il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1 L. n. 292/1984, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., per non aver accertato la possibilità di svolgimento, da parte della ricorrente, di occupazioni diverse da quelle svolte ma comunque confacenti alle sue attitudini;
il primo e il secondo motivo sono fondati;
deve rilevarsi che l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata, anche di ufficio, dal giudice: la sua negazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una “mera difesa” e non una “eccezione in senso proprio”, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere-dovere del giudice di accertare con i propri poteri ufficiosi l’eventuale carenza del suddetto requisito (Cass. 2/1/2002, n. 2; Cass. 5/6/2003, n. 9005; Cass. 18/3/2014, n. 6264; Cass. 25/7/2016, n. 15306; da ultimo, Cass. 2/11/2017, n. 26094);
la Corte territoriale, pure a fronte di una specifica eccezione sollevata dall’Inps e trascritta nei suoi esatti termini nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ha omesso del tutto di verificare la sussistenza in capo all’assicurata del requisito contributivo e tale omissione comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice, di pari grado, perché la esamini;
al riguardo deve richiamarsi l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, nella decisione di ripristino dell’assegno ordinario di invalidità, revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, il giudice, qualora accolga solo parzialmente la domanda, con riconoscimento del diritto ad un nuovo assegno di invalidità, per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento giudiziario, deve valutare l’esistenza del requisito contributivo cd. relativo, con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda (Cfr. Cass. 08/06/2015, n. 11748; v. pure Cass. 28/04/2017, n. 10596);
anche il terzo motivo è fondato;
questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall’art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell’assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159 del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007);
nel caso in esame, la valutazione dell’invalidità pensionabile operata dalla Corte d’appello, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, prescinde del tutto dalla necessaria parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa specifica dell’assicurata e pertanto la sentenza incorre nella denunciata violazione dì legge avendo omesso di precisare le ragioni per le quali tale complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l’attività svolta di bracciante agricola, bensì la specifica capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini (Cass. 13/03/2017, n. 6443; Cass. 19/06/2018, n. 16141).
in conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa alla Corte d’appello di Catania che si atterrà ai principi suindicati e provvederà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catania.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18931 - Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2019, n. 14414 - Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 maggio 2019, n. 11709 - Ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 maggio 2020, n. 9044 - In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla L. 30…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 novembre 2022, n. 32379 - La trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione nel concorso dei requisiti di età e di assicurazione per la pensione di vecchiaia è previsto direttamente dalla L. n. 222 del 1984,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…