CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20303

Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Vizio di notifica – Trasferimento del difensore – Nullità sanalbile per raggiungimento dello scopo – Rinnovazione della notifica o costituzione in giudizio dell’intimato

Ritenuto che

C.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Campania, n. 10609/15/2017 dep. 14.12.2017, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento notificato il 9.3.2016, per Irpef anno 2011 – per omessa dichiarazione dei redditi derivanti da reddito di fabbricato locato a società poi fallita – ha accolto l’appello dell’Ufficio.

La CTR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, ritenendo valida la prima notifica dell’appello, effettuata il 28.4.2017 a fronte della sentenza della CTP depositata il 18.1.2017, spedita all’indirizzo risultante dall’albo nel quale era iscritto il difensore costituito dott. C.T.; ha poi respinto la eccezione di illegittimità dell’atto impositivo per carenza di delega di firma, preso atto che l’Ufficio aveva fin dal primo grado depositato la documentazione comprovante il potere di firma della dott.ssa C.P. – fino al 31.12.2016 – delegata dal Direttore regionale F.C. in quanto notificato tardivamente. Ha quindi ritenuto legittimo nel merito l’accertamento, per omessa dichiarazione dei redditi di fabbricato, non rilevando sull’obbligo di dichiarazione le vicende della società locataria (poi fallita).

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Eccepisce la regolarità della prima notifica nonché la tempestività anche del secondo appello notificato il 5.10.2017, in applicazione dell’art. 11 comma 9 dl. 50/2017 conv. in I. 96/2017, che ha sospeso per sei mesi i termini per le impugnazioni.

Considerato che

in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, privo della necessaria legittimazione passiva in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo il primo gennaio del 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, cui spetta esclusivamente la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data (S. U. n.3118/06).

Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 51 comma 1 d.lgs. 546/92.

Il motivo è infondato. Giova ricordare che ai sensi degli artt. 51 e 38 del d.lgs. n.546/1992, il termine breve per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile (termine lungo: sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).

Occorre altresì richiamare i consolidati principi di diritto, enunciati da questa Corte, secondo cui sussiste radicale inesistenza della notifica soltanto quando la stessa venga effettuata “in luogo o a persona privi di qualsiasi rapporto con il suo destinatario”, per cui va escluso, sulla base dei principi di diritto ormai consolidati espressi da questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; conf.: Cass. n. 2174 dei 27/01/2017; Cass. n. 20659 del 31/08/2317; Cass. n. 3816 del 16/02/2018; Cass. n. 14840 del 07/06/2018), che la notifica in questione potesse essere considerata giuridicamente inesistente, risultando l’atto regolarmente consegnato (al procuratore costituito dott. C.T., sebbene in luogo che si assume non corretto).

Va ribadito sul punto che nel caso in cui la notifica sia stata eseguita in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile “ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (cfr. Cass. 15.1.2007 n. 621; id. 2.12.2009 n. 25350, n. 16759 del 29/07/2011), sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato (cfr. Cass. n. 9083/2015, n. 279/2017). È stato altresì statuito che la variazione di domicilio del procuratore costituito non incide sulla relazione con la parte interessata (Cass. 725772017).

Nella fattispecie l’appello alla sentenza della CTP, depositata il 18 gennaio 2017, era stato notificato in data 28 aprile 2017 al procuratore domiciliatario in primo grado all’indirizzo risultante dall’albo del professionista e successivamente, in data 5 ottobre 2017, al corretto indirizzo dello stesso professionista. La prima notifica, come emerge dalla sentenza impugnata, “risulta regolarmente ricevuta come da avviso di ricevimento esibito dall’appellante”.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio, in base al principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 4.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.