CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20303 – Nel caso in cui la notifica sia stata eseguita in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile “ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice