CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18057 – In tema di IVA non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA