CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 aprile 2019, n. 11330
Tributi – TIA1 – Applicazione dell’IVA – Indebito oggettivo – Ripetibilità dell’IVA versata in via di rivalsa
Rilevato che
la V.E.R.I.T.A.S. spa ricorre, affidandosi ad un unitario motivo con atto notificato il 21/07/2017 a mezzo p.e.c., per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 812 del 07/04/2017, di rigetto del suo appello avverso la condanna, a titolo di indebito oggettivo, alla restituzione a Z. di Z.P. & C. snc della somma di € 2.956,97, per IVA su TIA ex art. 49 d.lgs. n. 22/97;
non espleta attività difensiva in questa sede l’intimata;
è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197; la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
Considerato che
la ricorrente si duole di «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 19 d.P.R. 633 del 1972 e … della normativa concernente la detrazione dell’IVA, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell’IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 22/1997 faccia venir meno la natura di pagamento rilevante ai sensi dell’art. 2033 c.c. del pagamento di tale IVA e/o comunque precluda la ripetibilità della stessa IVA»;
la proposta – di accoglimento – del relatore non può essere condivisa, poiché la presente fattispecie riguarda esclusivamente la configurabilità o meno dell’indebito in caso di corresponsione di IVA sulla c.d. TIA1 e sul presupposto della non spettanza della prima in relazione alla natura tributaria della seconda;
in una fattispecie del tutto analoga, questa Corte (Cass. ord. 12/06/2018, n. 15348) ha già riscontrato che il giudice di appello, nella gravata sentenza, aveva escluso la rilevanza, ai fini della decisione, della teorica possibilità di una detrazione dell’IVA da parte del soggetto che aveva agito in ripetizione, osservando che la detrazione, ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972, «presuppone che l’IVA sia stata correttamente versata», mentre nella specie è ormai incontroverso tra le parti che l’IVA sulla TIA1 non dovesse essere affatto versata, trattandosi di una prestazione di natura tributaria (Cass. Sez. U. 15/03/2016, n. 5078);
anche in questo caso, beninteso non potendo valere alcuna censura formulata in atto successivo al ricorso, non solo la sentenza sotto questo profilo non risulta neppure censurata in diritto, ma essa comunque è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/05/2015, n. 9946): infatti, «in tema di IVA, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972 n. 633, ed in conformità con l’art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicché, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario» (nello stesso senso: Cass. 30/07/2014, n. 17299; Cass. 02/12/2014, n. 25531);
la ricorrente presuppone che sarebbe pacifico che la società attrice aveva comunque, in via di fatto, portato in detrazione l’IVA erroneamente corrisposta sulla TIA1 e che ciò escluderebbe la sussistenza di un pagamento ripetibile ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.: ma, a prescindere da ogni ulteriore questione sul carattere pacifico di tale circostanza (tanto non emergendo invece con la dovuta chiarezza dalla sentenza impugnata, la quale si limita a ritenere irrilevante ai fini dell’azione di ripetizione l’astratta possibilità di una eventuale detrazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, ma, oltre ad escludere che la detrazione potesse aver luogo per un’imposta non dovuta e così non correttamente versata, non afferma esplicitamente affatto che in concreto essa vi era stata e tanto meno accerta inequivocabilmente che l’eventuale illegittima detrazione non era stata e non era più possibile oggetto di contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria), non solo questo richiede evidentemente accertamenti di fatto (anche in relazione alle possibili contestazioni di una detrazione in ipotesi illegittimamente operata), quanto soprattutto è da qualificarsi irrilevante, in base all’indirizzo ermeneutico or ora richiamato, che nega in radice la possibilità di detrazione per le operazioni in origine non assoggettabili all’imposta;
il ricorso va pertanto – disattesa la proposta del relatore – rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimata;
deve pure darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.
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