CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13930
Tributi – Imposte sui redditi – Plusvalenza derivante dalla cessione di terreno – Avviso di accertamento – Valore accertato ai fini delle imposte di registro – Principio del giudicato riflesso – Sentenza favorevole per uno dei coobligati – Estensione ad altri coobbligati – Limiti
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi nei confronti di B.P., nonchè nei confronti di E.P., C.P., G.P. ed A.P., eredi di P.C., per la cassazione della sentenza n. 666/4/11, depositata il 21.12.2011, con la quale la CTR della Campania – in controversia concernente l’impugnazione degli avvisi di accertamento n. RE101t6014468-RE101t601471 per Irpef tassazione separata, in relazione alla plusvalenza realizzata pro quota per la cessione di un suolo edificabile alla G. s.r.I., calcolata prendendo in considerazione il valore accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale – accoglieva l’appello dei contribuenti. I giudici di appello annullavano gli atti impositivi ritenendo l’applicabilità dell’art. 1306, comma 2, c.c. (c.d. principio del giudicato riflesso) e, pertanto, la possibilità, per il coobbligato, di avvalersi del giudicato reso a favore della società acquirente sull’avviso di rettifica e liquidazione relativo all’imposta di registro. In particolare, la CTR riteneva che, avendo l’Ufficio posto a fondamento della determinazione della plusvalenza il valore accertato ai fini dell’imposta di registro, sul cui relativo avviso di liquidazione era stata pronunciata sentenza della C.T.P. di Avellino (n. 228/4/08), passata in giudicato, nei confronti del coobbligato acquirente, venuto meno tale unico elemento di valutazione, ne conseguiva l’illegittimità dell’accertamento. I contribuenti si sono costituiti con controricorso. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha presentato memorie, concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che la CTR, in palese violazione delle norme citate, ritenendo applicabile l’art. 1306, comma 2, c.c., avrebbe poi annullato in toto gli avvisi di accertamento, senza fare salvo, ai fini IRPEF, il valore della plusvalenza determinato sul valore dichiarato in rogito, atteso che gli atti accertativi nascevano proprio dalla omessa indicazione nel quadro Rm della plusvalenza comunque determinata, con la conseguenza che i giudici di appello avrebbero dovuto, in ogni caso, confermare gli atti accertativi sulla base della plusvalenza derivante dal valore dei terreni dichiarato in atti, in quanto tale determinazione non era stata oggetto di impugnativa con censura specifica da parte degli appellanti i quali avevano chiesto solo l’annullamento della plusvalenza derivante dal maggior valore ai fini del registro, deciso sfavorevolmente all’Ufficio con le sentenze passate in giudicato. Parte ricorrente deduce che i contribuenti, in sede di appello, avevano censurato la pronuncia per violazione dell’art. 1306 c.c., ribadendo la tesi dell’applicabilità del giudicato ottenuto dal compratore G. sull’avviso di rettifica e liquidazione, in tal modo contestando il maggior valore della plusvalenza scaturente dalla rideterminazione del valore fatta ai fini dell’imposta di registro ma non il valore della plusvalenza non dichiarato (come da corrispettivo pattuito) ai fini IRPEF.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1306 comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che il coobbligato non può invocare a proprio favore la decisione emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nell’ipotesi in cui egli, non rimanendo inerte, abbia a propria volta promosso un giudizio conclusosi con una pronuncia, a lui sfavorevole, avente autonoma efficacia nei suoi confronti. I contribuenti, quanto al contenzioso svoltosi relativamente all’imposta di registro, avevano, con autonomi ricorsi, impugnato l’avviso di rettifica, con parziale accoglimento del ricorso per i secondi (con decisioni n. 75/04/07 e n. 76/04/07) con cui veniva rideterminato il valore in euro 75,00 mq per P.B. e 85,00 per P.C..
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. Parte ricorrente denuncia un vizio di omessa pronuncia, lamentando che il giudice a quo avrebbe dovuto, quantomeno, confermare gli atti accertativi sulla base della plusvalenza derivante dal valore dei terreni dichiarato in atti, in quanto tale determinazione non era stata oggetto di impugnativa con censura specifica da parte degli appellanti, i quali avevano richiesto solo l’annullamento della plusvalenza derivante dal maggior valore calcolato con riferimento all’imposta di registro, deciso sfavorevolmente all’ufficio con sentenze passate in giudicato. La CTR, nella specie, ha dichiarato estensibile il giudicato esterno di cui alla sentenza della CTP di Avellino (n. 228/4/06) nei confronti del coobbligato acquirente dei terreni, statuendo che: “venuto meno tale unico elemento di valutazione, in applicazione del principio enunciato, appare di tutta evidenza l’illegittimità dell’accertamento con consequenziale dichiarazione di annullamento”, ma ha omesso di rideterminare la plusvalenza realizzata e di verificare la congruità del valore indicato in atti, quale presupposto della plusvalenza, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Pertanto, va rilevato il denunciato vizio motivazionale, tenuto conto che i giudici di appello, sulla base delle ragioni difensive prospettate dalle parti, avrebbero dovuto verificare la legittimità degli atti accertativi e, quindi, la plusvalenza in relazione al valore dei terreni dichiarato in atti, atteso che i contribuenti, nel giudizio di merito, si erano limitati a contestare il valore indicato dall’Ufficio con riferimento all’imposta di registro, sul cui relativo avviso di liquidazione si era pronunciata la CTP di Avellino, con sentenza n. 228/4/2006 passata in giudicato nei confronti del coobbligato solidale, chiedendo, in via subordinata, la rideterminazione dell’esatto valore dei terreni ceduti e quindi le relativa plusvalenza realizzata.
4. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha affermato il principio, a cui si intende dare continuità, secondo cui: “In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario la pronuncia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all’annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (Cass. n. 3204 del 2018; Cass. n. 16560 del 2017).
4.Per quanto sopra, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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