CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26927 depositata il 20 settembre 2023 – La prova del passaggio in giudicato della sentenza penale può discendere, per legge, soltanto dall’apposita attestazione sulla sentenza resa dal cancelliere ai sensi dell’art. 27 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen. in mancanza della quale deve reputarsi, anche ai fini della utilizzabilità delle risultanze probatorie emergenti dalla già menzionata sentenza in un giudizio civile, che il passaggio in giudicato della sentenza non sia ancora avvenuto