Corte di Cassazione, ordinanza n. 28884 depositata il 5 ottobre 2022
ricorso in cassazione – specificità del motivo
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise n.172/2020 dep. il 26/06/2020, emessa a seguito di rinvio da Cass. n. 14890/2016, dep. 20.7.2016 – che aveva accolto la critica di inidoneità della motivazione della sentenza impugnata, CTR 37/2011 dep. 10.3.2011- in contenzioso su impugnazione da parte delta società M.I. srl, di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, anno 2007, concernente la compravendita di un immobile commerciale, in locazione alla Carrefour spa, sito in Roma.
La CTR ha accolto il ricorso della parte contribuente, preso atto degli elementi prospettati dalle parti al fine di pervenire alla valutazione dell’immobile, ritenendo determinante ai fini della decisione la sentenza della CTP di Campobasso (n. 1196/2018 dep. 28.12.2018), emessa nel giudizio instaurato dalla Ideai System srl, proprietaria dell’immobile trasferito alla M.I. srl, avverso il medesimo provvedimento di rettifica, che ha accolto il ricorso della parte contribuente sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio redatta a seguito di due sopralluoghi “che ha fugato i dubbi e le perplessità emerse in merito alle diverse misurazioni delle superfici compravendute”.
M.I. SRL si costituisce con controricorso.
Considerato che:
1 .Con il primo motivo del ricorso, l’Ufficio lamenta l’apparente motivazione, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR esplicitato le ragioni per cui le valutazioni del CTU avrebbero permesso di individuare un corretto valore del bene.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 In ossequio ai principi di questa Corte, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass 3819 del 14/02/2020).
1.3 Nel caso di specie, la CTR ha adeguatamente motivato, dettagliando minuziosamente le argomentazioni dedotte dalle parti, i motivi di gravame, e specificato esattamente le ragioni del proprio convincimento, riportandosi a quanto desunto dalla CTU. In particolare, è possibile evincere il percorso argomentativo del giudice, che ha ritenuto solo parzialmente attendibili le stime dell’ente e le quotazioni OMI, e che, tenendo conto altresì delle perizie della società contribuente, ha ritenuto dirimente il valore attribuito al cespite da altra sentenza della CTP basata su CTU redatte a seguito di due sopralluoghi. Peraltro questa Corte (v. Cass. n. 3600, del 13 febbraio 2020), ha precisato che il giudice del rinvio, dopo la cassazione di una sentenza, conserva i propri poteri di indagine e valutazione delle prove, avendo anche la facoltà di compiere ulteriori accertamenti per eliminare le carenze riscontrate nella precedente sentenza di appello. La decisione di merito sull’assolvimento o meno dell’onere probatoria si basa sul libero convincimento del giudice ed è insindacabile in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la violazione degli articoli 8 e 10 del R.D.L. 625/1939, come conv. in legge 1249/1939, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto le risultanze della CTU recepite dalla sentenza impugnata sono inficiate da vizio di legittimità nella determinazione del valore medio di mercato dell’immobile, con sindacabile scelta da parte del perito dei valori assunti a riferimento della stima. Peraltro la CTR non spiega le ragioni per cui i criteri estimativi adottati dalla CTU e criticati dall’Ufficio fossero idonei a individuare con maggiore oggettività il valore del bene compravenduto.
2.1 Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità.
2.2 Nell’interpretare l’art. 366 n. 4 cod. civ., in tema di specificità del motivo di ricorso, questa Corte ha già affermato che «La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.; dovendo i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato, l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto» (Cass., Sez. 5, 03/08/2007, n. 17125; Cass. n. 4036 del 18/02/2011).
2.3 In particolare, deve ritenersi che l’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., implica la necessità che il ricorrente individui innanzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operi poi un “raffronto” tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema. Tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo ex 366 n. 4 cod. proc. civ. ove dimostri che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità; ove, al contrario, il detto raffronto dimostri che il giudice di merito ha deciso in modo conforme a tale giurisprudenza, il motivo sarà inidoneo al raggiungimento del suo scopo, sarà perciò non specifico, se il ricorrente non completi la censura con l’ulteriore elemento (espressamente indicato dall’art. 360 bis) di cui alla lettera che segue.
2.4 Difetta perciò di specificità un motivo che si limiti a denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, senza prendere chiaramente in esame il contenuto precettivo delle norme che si assumono violate, lette alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza della Corte; oppure un motivo che, pur tenendo conto di tale giurisprudenza, non si curi però di raffrontare con essa la ratio decidendi della decisione impugnata; oppure un motivo che, pur avendo operato tale raffronto, all’esito del quale risulti che la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, ometta poi del tutto di offrire argomenti per contrastarla (Cass. 5001/2018). Pertanto, deve ritenersi che, ove il motivo non contenga gli elementi appena illustrati, in coerenza con quanto previsto dall’art. 360 bis cod. proc. civ., lo stesso sarà non specifico, inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ..
3. Il motivo risulta altresì inammissibile in quanto denuncia la violazione di disposizioni sull’Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano (R.D.L. 625/1939, come conv. in legge 1249/1939), mentre la materia del contendere verte sulla valutazione degli immobili ai fini dell’imposta di registro.
3.1 Nel caso di specie, infatti, l’Ufficio omette qualsiasi dettagliato riferimento alla sentenza impugnata e contesta una ratio decidendi non del tutto coincidente con quella della sentenza – riguardando la questione decisa la valutazione dell’immobile ai fini dell’imposta di registro – impingendo peraltro in una valutazione di merito, basata sulla scelta degli elementi probatori, riservate al giudizio di merito.
4.Conclusivamente, va respinto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo. Condanna l’Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 5.600,00, oltre €. 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
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