Corte di Cassazione, ordinanza n. 28884 depositata il 5 ottobre 2022 – L’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., implica la necessità che il ricorrente individui innanzitutto la ratio decidendi della sentenza impugnata ed operi poi un “raffronto” tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e la giurisprudenza della Corte suprema. Tale raffronto sarà sufficiente ai fini della specificità del motivo ex 366 n. 4 cod. proc. civ. ove dimostri che il giudice di merito si è discostato dalla giurisprudenza di legittimità