CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30131 depositata il 30 ottobre 2023

Lavoro – Cessione del contratto – Trasferimento di ramo d’azienda – Verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza – Trasferimento dei lavoratori ad altra sede – Rigetto

Rilevato che

1. Con la sentenza n. 2756/2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati volte ad ottenere l’accertamento della nullità/illegittimità della cessione del loro contratto di lavoro dalla V.O.B. alla E.T. spa, con condanna della predetta V. alla ricostituzione del rapporto e con ogni conseguenza economica ai fini del trattamento retributivo.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) il Tribunale aveva correttamente ed esaurientemente motivato in punto di autonomia funzionale del ramo ceduto “F.O.s” nonché del requisito della preesistenza dello stesso rispetto alla cessione dell’1.7.2011; b) il contratto di appalto stipulato tra V. ed E. del giugno 2011 avvalorava la legittimità della suddetta cessione.

3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, D.S., N.D.V., A.G., L.E. e A.F..

4. Le due società intimate hanno resistito con controricorso.

5. Nelle more sono stati depositati i verbali di conciliazione, in sede sindacale, relativamente alle posizioni di A.F., L.E. e A.G. con la E.T. spa.

6. Le parti hanno depositato memoria.

7. Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 2112 e 2702 e ss. cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione alla erroneamente ritenuta, da parte della Corte territoriale, autonomia funzionale dell’oggetto della cessione: in particolare, per essersi attenuta alle risultanze dei contratti intercorsi tra le parti senza spiegare, in alcun modo, il rifiuto di ammettere le prove richieste da essi ricorrenti.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, nonché la violazione del principio per cui nessuno può formare da se stesso prove a proprio vantaggio, per essere stata fondata la decisione della Corte distrettuale su prove documentali (contratti) provenienti dalla stessa società.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 co. 4, 101 co. 2 e del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per essersi la Corte territoriale pedissequamente adagiata sulla motivazione del Tribunale, in ordine al luogo di lavoro dei dipendenti dopo la cessione, pur essendo la circostanza stata contestata ed oggetto di specifico motivo di gravame.

5. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc, per omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulle plurime violazioni di diritto commesse dalla sentenza di primo grado e riguardanti: a) il travisamento del senso del ricorso introduttivo circa la individuazione del luogo di lavoro dei dipendenti dopo la avvenuta cessione; b) la violazione del principio di non contestazione sul fatto che essi lavoratori erano rimasti fisicamente nella dipendenza di Pozzuoli della V. O. dopo la cessione; c) la violazione del principio del contradittorio con la scelta di una terza via decisionale.

6. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc, per omessa pronuncia su altro specifico motivo di appello, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, riguardante il fatto se l’operazione intervenuta tra le due società non fosse stata, in realtà, una mera esternalizzazione di mansioni e dei relativi rapporti di lavoro anziché un trasferimento di preesistente ramo autonomo di azienda.

7. Con il sesto motivo si sostiene la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione al mancato accertamento dell’effettivo materiale trasferimento di beni di non trascurabile entità dal cedente al cessionario.

8. Con il settimo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata ammissione delle prove chieste dai essi lavoratori.

9. Con l’ottavo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2112 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, lì dove la impugnata sentenza aveva richiamato giurisprudenza non conferente al caso in esame.

10. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo ai lavoratori A.F., L.E. e A.G. e la E.T. spa, essendo stati depositati i rispettivi verbali di conciliazione intercorsi tra le parti in sede sindacale, con compensazione delle spese in ordine ai relativi rapporti processuali.

11. Dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati e dal rappresentante della società E.T. spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

12. Tali verbali di conciliazione si rivelano idonei a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

13. Le spese vanno compensate tra le relative parti, in ragione del loro comportamento processuale e di quanto convenuto dalle parti in sede di conciliazione.

14. Quanto alle posizioni degli altri due ricorrenti nei confronti di entrambe le società e dei ricorrenti sopra indicati (F., E. e G.) nei riguardi della sola V.I. spa, i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro interferenza, non sono meritevoli di accoglimento.

15. Invero, al di là delle denunciate violazioni di legge, si censura, in sostanza, l’accertamento della Corte territoriale circa la autonomia funzionale dell’oggetto della cessione, ai fini di ritenere avvenuto (o non) un trasferimento di azienda nonché la valutazione del materiale istruttorio processualmente acquisito.

16. Al riguardo, va ribadito che, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, ma anche di ogni qualsiasi altro requisito, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 7364/2021).

17. Nel caso in esame, non è ravvisabile alcun vizio di sussunzione né un omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte distrettuale -con riguardo al primo profilo- sottolineato, da un lato, che il ramo ceduto “F.O.s” era autonomo e preesistente, allorquando è avvenuta la cessione dello stesso l’1.7.2011, essendo stato in precedenza separato il Reparto Manutenzione da quello Installazione e Collaudo e, dall’altro, che, come emergeva dal ricorso introduttivo, gli stessi lavoratori avevano dichiarato di essere andati, dopo la cessione, a lavorare altrove rispetto alla precedente sede che aveva continuato ad essere operativa con altri dipendenti sempre sotto il governo della V. O. e che non era risultata fondata l’argomentazione riguardante la asserita maggiore spesa sostenuta per il trasferimento presso la sede di E. dei pc, rispetto al valore degli stessi.

18. Quanto, invece, ad eventuali vizi ex art. 360 n. 5 cpc, va sottolineato l’inammissibilità degli stessi vertendosi in una ipotesi di cd. “doppia conforme” tra le due pronunce di merito.

19. In tema, di ricorso per cassazione, poi, deve evidenziarsi che la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115  e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.

20. Va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

21. Infine, è opportuno sottolineare che anche l’accertamento della consistenza delle allegazioni difensive, quale contenuto della posizione processuale dei contraddittori, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione.

22. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc e attraverso una adeguata analisi degli atti processuali, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che i dipendenti, dopo la cessione del ramo di azienda cui erano addetti, erano stati trasferiti ad altra sede.

23. Deve, altresì, evidenziarsi, che la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011).

24. Nella fattispecie, per quanto sopra detto, la Corte territoriale è giunta alle conclusioni sulla ricostruzione della vicenda esaminando tutto il quadro probatorio e tenendo conto anche della diversa prospettazione difensiva degli odierni ricorrenti che, secondo quanto ritenuto dai giudici di appello, in ogni caso non sarebbe stata condivisibile a fronte degli elementi di fatto riscontrati e come sopra evidenziati.

25. Alla stregua di quanto esposto il ricorso di tutti i lavoratori, nei confronti di V.I. spa, deve essere rigettato così come quello dei soli lavoratori D.V. e S. nei confronti della sola E.T. spa.

26. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

27. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle posizioni di A.F., L.E. e A.G. con la E.T. spa compensando le spese relative ai rispettivi rapporti processuali;

rigetta il ricorso di tutti i ricorrenti nei confronti della V.I. spa nonché quello di D.S. e N.D.V. nei confronti di E.T. spa. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento, in favore di V.I. spa, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché i soli D.S. e N.D.V. al pagamento, in favore di E.T. spa, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.