CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30550 depositato il 3 novembre 2023 – In tema di pensioni si estende anche alle azioni di ripetizione d’indebito ove ad esse sia sottesa comunque una controversia sul rapporto pensionistico, il quale costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Occorre cioè che l’azione di ripetizione d’indebito veicoli una controversia concernente la spettanza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti