CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30550 depositato il 3 novembre 2023
Lavoro – Recupero dell’indennità integrativa speciale sulla pensione diretta ordinaria – Giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni estesa anche alle azioni di ripetizione d’indebito – Controversia pensionistica – Giurisdizione del giudice ordinario – Accoglimento
Rilevato che
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva l’opposizione proposta da V.L. avverso un decreto ingiuntivo emesso dall’Inps, quale successore dell’Inpdap, e avente ad oggetto il recupero dell’indennità integrativa speciale sulla pensione diretta ordinaria percepita dalla V..
Una decisione della Corte dei Conti aveva infatti statuito che non spettasse l’indennità integrativa speciale.
Riteneva la Corte d’appello che la giurisdizione competesse alla Corte dei Conti e non al giudice ordinario, estendendosi la prima anche alle azioni di ripetizione d’indebito. Citava a sostegno Cass. S.U. n.5430/08.
Avverso la pronuncia ricorre l’Inps per un motivo.
V.L., ci sono succeduti gli eredi, ha resistito con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.13 e 62 R.D. n.1214/3, 5 d.lgs. n.205/00, 42 l. n.69/09, 2033 e 2909 c.c. La Corte d’appello non avrebbe considerato che nel caso di specie l’azione ex art.2033 c.c. si basava su un precedente giudicato della Corte dei Conti e non involgeva alcun profilo del quantum pensionistico, per cui la giurisdizione spettava al giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
Risulta dagli atti che il decreto ingiuntivo fu ottenuto dall’Inps sulla scorta di una precedente sentenza della Corte dei Conti che dichiarava non dovuta l’indennità integrativa speciale sulla pensione diretta percepita da V.L..
Ora, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni si estende anche alle azioni di ripetizione d’indebito ove ad esse sia sottesa comunque una controversia sul rapporto pensionistico, il quale costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Occorre cioè che l’azione di ripetizione d’indebito veicoli una controversia concernente la spettanza, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (v. Cass. S.U. nn. 12722/05, 2298/08, 4853/13). Così, anche nel precedente citato dalla sentenza impugnata, ovvero Cass. S.U. n.5430/08, l’opposizione al decreto ingiuntivo aveva innescato un giudizio di accertamento negativo involgente la sussistenza del credito, contestata per intervenuta prescrizione e per buona fede dell’accipiens.
Nel caso di specie, come detto, i profili attinenti alla sussistenza, quantificazione e decorrenza del diritto alla pensione sono stati già tutti vagliati dalla pronuncia della Corte dei Conti che ha escluso l’indennità integrativa speciale.
Proprio perché la presente causa non investe il quantum del trattamento pensionistico, trattandosi di mera azione ex art.2033 c.c. avente titolo in una precedente sentenza, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, conformemente all’insegnamento di questa Corte (Cass. S.U. n. 26961/09) secondo cui l’azione di ripetizione fondata su una sentenza appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché, in ragione dell’ “actio iudicati”, il diritto di credito dell’ente previdenziale ha assunto una autonoma rilevanza, concretizzandosi in una richiesta di restituzione di una somma indebita ex art. 2033 c.c., senza che possa farsi alcun riferimento all’originaria natura del credito, (là riferibile all’indennità di buonuscita) qui riferibile all’indennità integrativa speciale e quindi al quantum della pensione di un dipendente pubblico.
Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
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