CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32235 depositata il 21 novembre 2023
Tributi – Avviso di accertamento per maggiori redditi – Costi di sponsorizzazione – Cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese – Ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante di una società estinta – Procura speciale giuridicamente inesistente per mancanza del mandante – Rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci – Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio – Nullità del giudizio di merito – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
– con avviso di accertamento n. (…) emesso nei confronti della società G. M. di G.M.R. & C. S.a.s. per l’anno di imposta 2012, l’Ufficio accertava maggiori redditi in capo alla società, derivanti dal disconoscimento della inerenza di costi di sponsorizzazione e dalla non riferibilità all’anno accertato di altri costi, per i quali la società ricorrente aveva ricevuto fattura nell’anno solare (…);
– con avviso di accertamento n. (…) emesso nei confronti della Sig.ra G.M.R. per l’anno di imposta 2012, l’Ufficio estendeva detto accertamento anche alla socia, in ragione della sua partecipazione;
– la CTP accoglieva i ricorsi; appellava l’Ufficio;
– con la pronuncia qui gravata, la CTR accoglieva parzialmente l’impugnazione;
– inoltre, come si legge in ricorso per cassazione e risulta dalla documentazione prodotta dai ricorrenti a questa Corte, la società ricorrente in forza di atto a rogito Notaio A.A. di (…) Repertorio n. (…) è cessata, in data anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione;
– ricorrono a questa Corte sia la società G. M. di G.M.R. sia il socio G.M.R., in proprio, con atto affidato a due motivi di ricorso; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che
– con riguardo alla posizione della società ricorrente, l’impugnazione proposta è evidentemente inammissibile;
– invero, la procura speciale per il ricorso in cassazione risulta conferita dalla società in data 15 gennaio 2022, ben dopo la cancellazione della stessa da registro imprese, avvenuta in data 18 settembre 2017;
– trova applicazione quindi la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra molte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17360 del 17/06/2021; anche in termini Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16225 del 19/05/2022) è del tutto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell’impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante;
– con riguardo poi alla posizione della ricorrente G.M.R., osserva preliminarmente il Collegio che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la G. M. di G.M.R. & C. s.a.s., impugnava innanzi alla CTP di Catanzaro l’avviso n. (…) (relativo all’anno di imposta 2012), con cui la territoriale Agenzia delle Entrate accertava, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, un maggior reddito d’impresa pari a Euro 106.244,00 a fronte di quello dichiarato di Euro 37.747,00;
– a sua volta, G.M.R. (in proprio, quale socia al 99% della G. M.) impugnava l’avviso n. (…), in forza del quale l’accertato maggior reddito societario le veniva imputato per trasparenza in ragione della relativa quota di partecipazione;
– ciò posto, nulla consente di evincere la partecipazione al giudizio, in entrambi i gradi di merito, come si evince dalla lettura anche della pronuncia di prime cure, anche dell’altro socio della G. M. titolare della partecipazione dell’1%;
– trova quindi applicazione al caso che ci occupa la giurisprudenza di questa Corte (in termini si vedano Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12; ancora Cass. n. 17549 del 02/09/2016) secondo la quale, in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo. Neppure risulta che la CTP o la CTR abbiano disposto l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo socio pretermesso (Cass. n. 1225 del 2007, n. 14253 del 2016; Cass., Sez. U., n. 24707 del 2015; v., da ultimo, Cass. n. 8406 del 2018);
– pertanto, rilevata d’ufficio la violazione di cui si è detto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza è quindi integralmente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro che procederà alla prescritta integrazione del contraddittorio e alla rinnovazione del giudizio in parola, decidendo anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso della G. M. di G.M.R. s.a.s., cessata; pronunciando sul ricorso di G.M.R. in proprio, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.