CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8870 depositata il 29 marzo 2023 – Il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (vizio di motivazione), deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio