CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 giugno 2020, n. 10409
Plurimi contratti a termine – Svolgimento di attività stagionali discontinue – Accertamento della illegittimità – Ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., con cui l’impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta” – Pronuncia del giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa
Fatti di causa
1. Con ordinanza pronunciata all’udienza del 27 aprile 2017 la Corte di appello di Brescia, disposta la riunione dei giudizi, ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., i gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale della medesima sede n. 1026/2016 e n. 812/2016 rispettivamente da K.H. e da M.A.: sentenze con le quali erano stati respinti i ricorsi dei lavoratori diretti all’accertamento della illegittimità, sotto diversi profili, dei numerosi contratti a termine intercorsi con la Società Agricola B. s.s. per lo svolgimento di attività stagionali discontinue.
2. Avverso dette sentenze di primo grado nonché avverso l’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori a mezzo di distinti atti di impugnazione, entrambi con quattro motivi di identico tenore, assistiti da memoria, cui la Soc. Agricola Bellavista s.s. ha resistito con distinti controricorsi.
3. I ricorsi, già assegnati all’adunanza camerale del 18 giugno 2019, sono stati rinviati a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo viene dedotta ex art. 360 n. 4 la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 348 ter cod. proc. civ., in quanto pronunciata dopo che il giudice di appello aveva proceduto alla trattazione e alla discussione della causa.
2. Con il secondo motivo viene (in subordine al primo) dedotta la nullità dell’ordinanza ancora per violazione dell’art. 348 ter cod. proc. civ., in quanto il giudice di appello, nel pronunciarla, aveva compiuto anche uno scrutinio sul merito dei gravami.
3. Con il terzo viene dedotta ex art. 360 n. 3 la violazione dell’art. 117, comma 1°, Cost. in relazione al “considerando n. 6” e alla “clausola n. 5” della Direttiva 1999/70/CE concernente il lavoro a tempo determinato, per avere l’ordinanza pronunciata in appello e le sentenze di primo grado considerato legittima la reiterazione dei contratti a termine nel settore agricolo pur in assenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria (ragioni obiettive per il rinnovo; durata massima totale dei successivi rapporti a termine; numero dei rinnovi contrattuali).
4. Con il quarto viene denunciata la illegittimità della condanna degli appellanti alle spese di giudizio, sebbene nella specie si fosse in presenza di un caso di assoluta novità della questione giuridica trattata, come tale idonea a legittimare ex art. 92 cod. proc. civ. la loro compensazione.
5. Premesso che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. è ricorribile per cassazione per vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass. n. 20861/2018), si osserva che è fondato e deve essere accolto il primo motivo di ricorso.
6. L’art. 348 ter cod. proc. civ. dispone che “all’udienza di cui all’art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi” (comma 1°).
7. La previsione che l’ordinanza, con la quale l’impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”, debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa corrisponde alla “natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste” (Sez. U n. 1914/2016).
8. Ne consegue che risulta viziata, per violazione della legge processuale, l’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. che – come nella specie – risulta emessa (non già prima ma) in esito alla discussione della causa, perché con questa fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte ed un pieno confronto dialettico, tra i difensori delle parti, in ordine alla loro fondatezza.
9. Né, d’altra parte, appare di ostacolo a tale conclusione la (peraltro solo tendenziale) unicità dell’udienza di discussione nel rito del lavoro.
10. Al riguardo è, infatti, da rilevare: (a) su di un piano letterale, come la norma di cui all’art. 436 bis cod. proc. civ. – nell’estendere all’udienza di discussione nel processo del lavoro la disciplina degli artt. 348 bis e ter – non contenga alcuna proposizione che possa ritenersi avere riguardo a tale unicità (come sarebbe, ad esempio, quella che facesse riferimento ad una misura di “compatibilità” della disciplina con i tratti peculiari del rito speciale); (b) su di un piano contenutistico, come l’udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, possa scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l’effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività.
11. Su tali premesse è da ritenere che la pronuncia dell’ordinanza ex art. 348 bis, anche nel rito del lavoro, debba collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello e previo invito del giudice ad un confronto mirato, nell’ottica di quel contraddittorio “allargato” ai difensori delle parti e al giudice, del quale l’art. 101, co. 2°, cod. proc. civ. pone un riconoscimento normativo di portata generale.
12. Pertanto, l’impugnata ordinanza della Corte di appello di Brescia deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri, e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione, la quale – fissata, a seguito di riassunzione, nuova udienza di discussione – si atterrà al principio di diritto e allo schema procedimentale sopra delineati sub n. 11.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 aprile 2022, n. 12453 - Non può essere adottata alcuna pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. nelle controversie in cui sia proposta una querela di falso, sia in via…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10409 - Le garanzie fissate nell'art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 e cioè l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale pena l'invalidità dell'atto, trovano…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 13383 depositata il 16 maggio 2023 - Il motivo è inammissibile nei casi della cd. "doppia conforme", prevista dall'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., sicché il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 novembre 2019, n. 31283 - Il ricorso in cassazione è inammissibile per vizio di motivazione quando il motivo previsto dall'art. 360, n. 5, cod.proc.civ., non è spendibile - al di fuori dei casi di cui all'art. 348-bis,…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 22, sentenza n. 1811 depositata il 28 giugno 2022 - Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18433 depositata l' 8 giugno 2022 - Ai sensi dell’art. 38, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 la notificazione della sentenza tributaria, dalla data della quale decorre il termine breve per l’appello, ai sensi dell’art.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…