CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10409
Tributi – IRPEF – Avviso di accertamento sulla base dell’esame della documentazione presente negli archivi informatici – Rispetto del termine dilatorio di gg. 60 – Art. 12, co. 7 della Legge n. 212 del 2000 – Esclusione
Rilevato
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Napoli, di accoglimento del ricorso della contribuente B.T.C. avverso avviso accertamento IRPEF 2008;
che entrambi i giudici di merito avevano rilevato il mancato rispetto, da parte dell’ufficio, del termine dilatorio di gg. 60, di cui all’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, prima di emettere l’avviso di accertamento IRPEF 2008, termine che sarebbe dovuto decorrere dalla richiesta di documenti da parte dell’Agenzia e dalla consegna degli stessi da parte della contribuente;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che con il primo motivo l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto il citato art. 12 era applicabile ai soli casi di verifiche che si fossero concretizzate in accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente e che si fossero concluse con la redazione di un processo verbale di constatazione ed il periodo di giorni 60 aveva lo scopo di consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste, mentre invece, nella specie, l’accertamento impugnato era stato emesso all’esito dell’esame della documentazione presente negli archivi informatici, con conseguente insussistenza della lesione del principio del contraddittorio;
che con il secondo motivo l’ufficio lamenta violazione e falsa applicazione art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l’avviso di accertamento impugnato riguardava l’anno d’imposta 2008, per il quale occorreva far riferimento all’art. 38 citato nella versione anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 78 del 2010, modifiche che imponevano agli uffici di instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente e che erano da ritenere applicabili unicamente per gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta dal 2009 in avanti;
che la contribuente non si è costituita con controricorso;
che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;
che invero le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 24823 del 2015) hanno precisato che le garanzie fissate nell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000 e cioè l’obbligo dell’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale pena l’invalidità dell’atto, trovano applicazione solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
che, nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito sulla base di documentazione già in possesso dell’amministrazione finanziaria e non a seguito di accesso, ispezione o verifica presso la sede della contribuente;
che, inoltre, è pacifico che, nella specie, si trattava di accertamento sintetico emesso in relazione all’anno d’imposta 2008, per il quale non operavano le modifiche normative di cui al d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, valendo dette modifiche dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass. 6 T n. 27422 del 2017; Cass. n. 26933 del 2017);
che va infine rilevato come la Corte Costituzionale, con le ordinanze n.ri 188 e 189 del 2017 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000, sollevata dalla CTR della Toscana in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117 comma 1 della Costituzione;
che la CTR ha in definitiva disapplicato i principi di diritto vigenti in materia;
che il ricorso proposto dall’Agenzia va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e gli atti rimessi alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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