CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 agosto 2018, n. 20619
Contratti di somministrazione a termine – Ragioni sostitutive di lavoratori assenti – Genericità della causale – Situazioni aziendali complesse – Sostituzione non riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta – Sufficiente specificazione della ragione con indicazione di elementi ulteriori, quali: l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire – Numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente
Fatti di causa
Con sentenza in data 18 giugno 2013, la Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello principale di I. i. (ora I. Italia) s.r.l. e dichiarato inammissibile quello incidentale di L. L., ne rigettava le domande di accertamento di illegittimità dei due contratti di somministrazione a termine stipulati dalla società datrice utilizzatrice con la somministratrice A. I. s.p.a. il 4 luglio e il 21 agosto 2006 per ragioni sostitutive di lavoratori assenti e di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 5 luglio 2006 e di condanna della predetta società al pagamento delle differenze retributive e di regolarizzazione contributiva o, in subordine, di nullità del termine apposto al contratto direttamente stipulato con I. Italia s.r.l. il 10 ottobre 2006 (seguito poi da altro analogo del 13 giugno 2007), con conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato dal 10 ottobre 2006 e con ogni conseguente condanna risarcitoria: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto le domande proposte dalla lavoratrice in via principale.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva preliminarmente inammissibile l’appello incidentale della lavoratrice, tardivamente notificato, a norma dell’art. 436, terzo comma c.p.c., senza richiesta di fissazione di nuovo termine per la rinnovazione. Nel merito, essa ravvisava la legittimità di tutti i contratti a tempo determinato stipulati, per la sufficiente specificità, in un’organizzazione aziendale complessa quale quella della società utilizzatrice datrice (non già dell’indicazione nominativa del lavoratore sostituito, ma) della documentata corrispondenza quantitativa tra numero di lavoratori a termine assunti per lo svolgimento di una data funzione e la scopertura di posti in quella stessa funzione nel periodo: nei (primi due) contratti di somministrazione e lavoro essendo sufficiente, a norma dell’art. 21 d.lg. 276/2003, la sola generica indicazione (e non la specificazione, come invece per i contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1 d.lg. 368/2001), nel contratto tra società somministratrice ed utilizzatrice, dei casi e delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall’art. 20, terzo e quarto comma d.lgs. 276/2003; ed essendo stata pure precisata la destinazione della lavoratrice presso l’unità di Termoli con mansioni di addetta al collaudo finitura e scatolamento.
Avverso tale sentenza L. L., con atto notificato il 10 settembre 2013, proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, 27 d.lg. 276/2003, art. 1 d.lg. 368/2001, violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo e controverso, per la ritenuta legittimità dei contratti di somministrazione di manodopera sull’erroneo presupposto dell’inesistenza, a differenza che nei contratti a tempo determinato, di un obbligo di specificazione delle ragioni di assunzione, assumendo la sufficienza di una generica indicazione sostitutiva, senza alcun riferimento al reparto di adibizione della lavoratrice, né al tipo di attività cui addetti i lavoratori da sostituire, né le ragioni della loro assenza; con omessa verifica in concreto dei requisiti sostanziali suindicati.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 139, 148, 421, 350, 435, 436 c.p.c., per erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale, tempestivamente depositato con la comparsa di costituzione e consegnato per la notificazione, ma pervenuto al destinatario oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza, non avendo la Corte territoriale applicato il principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo del servizio postale per il notificante e il destinatario, avendo quest’ultimo diritto al rinnovo della notificazione e non avendo l’appellante incidentale effettivamente richiesto la fissazione di un termine allo scopo.
3. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, 27 d.lg. 276/2003, art. 1 d.lg. 368/2001, violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo e controverso per illegittimità dei contratti di somministrazione di manodopera per genericità della causale, è infondato.
3.1. In disparte un rilievo di inammissibilità, per genericità del motivo in violazione della prescrizione di specificità, a pena appunto di inammissibilità, dell’art. 366, n. 4 e n. 6 c.p.c., sotto il profilo di inosservanza del principio di autosufficienza, per omessa trascrizione del contratto denunciato di illegittimità per genericità della causale (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1 c.p.c.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 7 giugno 2017, n. 14107), i contratti in questione soddisfano il requisito di specificità della causale.
3.2. Ed infatti, nelle situazioni aziendali complesse in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta, l’esigenza sostitutiva, alla base della temporaneità dell’assunzione, è sufficientemente specificata con l’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente: ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (Cass. 7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577); con la conseguente legittimità dell’apposizione del termine nel caso in cui risultino verificate la giustificazione della sostituzione dei lavoratori assenti e le mansioni cui sia stata addetta la lavoratrice temporaneamente assunta, in base ad accertamento del giudice di merito, cui nel caso di specie ha provveduto la Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 5 della sentenza).
3.3. E ciò vale anche nei contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato (Cass. 8 marzo 2018, n. 5602), nei quali (come esattamente osservato anche dalla Corte molisana, al primo capoverso di pg. 7 della sentenza) per giunta l’indicazione della causale, che indubbiamente deve sussistere (anche se come elemento “contenuto”, ossia soltanto indicato e neppure a pena di nullità: art. 21, primo comma, lett. c) e quarto comma d.lg. 276/2003), come appunto è stato accertato nel caso di specie, non comporta tuttavia quegli oneri di specificazione prescritti, a pena di inefficacia, dall’art. 1, secondo comma d.lg. 368/2001, per i contratti a tempo determinato: in assenza di alcuna incompatibilità ontologica tra le due tipologie di contratto (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4220).
4. Anche il secondo motivo, relativo a violazione degli artt. 139, 148, 421, 350, 435, 436 c.p.c.per erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale, è infondato.
4.1. E’ noto il principio secondo cui, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la circostanza che l’appellante principale abbia ricevuto la notifica dell’appello incidentale meno di dieci giorni prima di quello fissato per la discussione, in violazione del termine di cui all’art. 436 c.p.c., non renda inammissibile l’appello incidentale, se la comparsa di risposta sia stata comunque tempestivamente depositata e la richiesta di notifica all’ufficiale giudiziario sia avvenuta prima dello spirare del termine suddetto. In tale ipotesi, tuttavia, poiché l’appellante principale ha comunque diritto a godere per intero del termine di dieci giorni per preparare la propria difesa, a fronte dell’eccezione di tardività della notifica dell’appello incidentale, è onere di chi l’abbia proposto chiedere al giudice la fissazione di un nuovo termine per rinnovarla, restando altrimenti inammissibile l’impugnazione incidentale ove manchi detta istanza (Cass. 31 maggio 2012, n. 8723). L’inosservanza del termine per la rituale notificazione può, infatti, se il deposito della comparsa contenente l’appello incidentale sia stato tempestivo, essere sanata ex tunc, per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 28 agosto 2013, n. 19818; Cass. 29 dicembre 2016, n. 27395).
4.2. Tuttavia, nel caso di specie, è stato accertato, sull’eccezione della società appellata incidentale di tardiva notificazione, che la lavoratrice appellante incidentale ha soltanto replicato di avere adempiuto a quanto tenuta: ossia al deposito tempestivo della comparsa contenente l’impugnazione e alla sua notificazione (riscontrata come pervenuta al destinatario oltre il termine di dieci giorni anteriore all’udienza di discussione); senza altro aggiungere, né richiedere (così al terzo e quarto capoverso di pg. 4 della sentenza).
5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna L. L. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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