CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 giugno 2019, n. 15565 – La denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, deve ritenersi costituisca motivo non di ricorso per cassazione bensì di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità