CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4053
Tributi locali – ICI – Accertamento – Agevolazioni fiscali – Immobili – Ricorso per Cassazione – Contenzioso tributario
Ritenuto in fatto
1. S.A., comproprietario di un immobile ubicato in Venezia Castello nr. (…), (Palazzo B.-D.), identificato catastalmente al foglio VE/16, mapp.580, sub 1, 2, e, 3 ed assoggettato al vincolo paesaggistico e culturale di cui alla Legge Speciale per la salvaguardia di Venezia nr. 171/1973, impugnava gli avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione comunale liquidava la maggiore imposta ICI, non tenendo conto dell’agevolazione prevista dall’art. 2 comma 5°, del d.l. 16/1993, oltre interessi, relativi agli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009.
2. L’ adita Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei giudizi concernenti le quattro annualità, respingeva i ricorsi escludendo l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina fiscale agevolatrice di cui all’art.2, comma 5°, del d.l. 16/1993 sulla base della non riconducibilità dell’immobile alla previsione dell’art. 3 L.1089/1939 e sul fatto che l’immobile risultava notificato solo ai sensi della Legge speciale per Venezia e non anche ai sensi della I. 1089/1939.
3. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Regionale del Veneto con sentenza nr 1544 del 24/9/2014 accoglieva l’appello rilevando che la disciplina di cui all’art. 2 comma 5 d.l. 16/1993 trovasse applicazione anche con riferimento ai beni immobili vincolati in base alla Legge Speciale per Venezia essendo i presupposti sostanziali per l’imposizione del vincolo, costituiti dal valore monumentale o storico artistico dell’edificio, del tutto identici a quelli previsti dalla legge 1089/39
4. Avverso la sentenza della CTP ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Sirone affidandosi a tre motivi. Ha resistito S.A. depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo denuncia l’Ente territoriale la violazione e falsa applicazione degli art. 360 comma 1 nr 3 e 5 cpc, dell’art. 2 comma 5 del d.l. nr 16/1993 convertito in legge 75/1993 in relazione all’applicazione della riduzione ICI agli immobili vincolati i sensi della l.1089/39 per avere l’impugnata sentenza esteso tale agevolazione ad un immobile vincolato unitamente ai sensi della l. 171/1973 nonché l’illogicità della motivazione e l’erroneità della sentenza ingiustizia manifesta.
In particolare la norma di cui al succitato comma 5 all’art. 2 d.l. 16/1993 che disciplinando il regime di agevolazione fiscale fa espresso riferimento ai soli immobili«di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1 giugno 1939 nr 1089» sarebbe di natura speciale con conseguente divieto non solo del ricorso all’analogia ma anche dell’interpretazione estensiva.
Diverse sarebbero inoltre le finalità della legge 171/1973 rispetto alla I. 1089/1939; la prima avrebbe una chiara valenza urbanistico/edilizia mentre la seconda risponderebbe alla necessità di tutelare e conservare il patrimonio culturale; le due normative differirebbero anche nelle le modalità di notifica e nelle conseguenze derivanti dall’iscrizione negli elenchi.
1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1 nr 3 e 5 per aver omesso la CTR ogni valutazione dell’orientamento espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali espresso con la circolare nr. 22 del 9.3.2011.
2. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Comune di Venezia per violazione dell’art. 366 comma 1 nr 3 e 6 cpc.
2.1 Il testo del ricorso contiene l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali sulle quali si fonda la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in giudizio, e sulle quali si chiede alla Corte di Cassazione nei limiti del giudizio di legittimità una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito.
3. Va inoltre disatteso l’ulteriore profilo di inammissibilità di tutti i motivi del ricorso per omessa dimostrazione della decisività degli stessi essendosi fondato il giudicato interno con riferimento alla natura vincolata ex I. 1089/1939 dell’immobile del S..
3.1 Contrariamente a quanto opinato dal resistente gli accertamenti in punto di fatto effettuati nei giudizi di merito hanno escluso che l’immobile fosse oggetto del vincolo ex art. 1089/39.
3.2 In particolare tutto l’impianto motivazionale della sentenza della CTR, dando per presupposto che l’immobile ubicato in Venezia Castello nr. (….) sia stato riconosciuto di interesse, monumentale, storico ed artistico essendo un palazzo gotico del XII secolo e sia stato sottoposto a vincolo diretto non ex I. 1089/39 ma sulla base della del primo comma dell’art. 5 dpr 791/1973 come da decreto ministeriale 28.3.1974 che ha attribuito il vincolo ( cfr pagg. 9-10 della sentenza) si fonda sulla estensione dell’ attribuzione in forma ridotta della base imponibile ICI prevista dal d.I.16/93 agli immobili vincolati da entrambe le discipline normative ritenute del tutto similari.
4. Il primo motivo di censura, esaminato sotto il profilo della violazione di legge, è fondato.
4.1 Va preliminarmente rigettata l’eccezione sollevata dal contribuente di inammissibilità del motivo del ricorso per essere lo stesso stato formulato congiuntamente invocando i nr 3 e 5 dell’art. 360, 1 comma cpc.
4.2 Secondo un orientamento giurisprudenziale, cui questo Collegio intende aderire « è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto», (Cass. 8915/2018 e 9763/2013)
4.3 II motivo di ricorso nella sua complessiva articolazione, evidenzia nitidamente i profili attinenti la ricostruzione del fatto e le doglianze relative all’interpretazione o alla applicazione delle norme appropriate alla fattispecie.
5. L’art.2 comma 5 bis del d.I 16/93 prevede che « per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
5 La questione che la controversia posta all’attenzione di questo Collegio pone è quella dell’applicabilità o meno del beneficio fiscale di cui sopra ad un immobile di interesse «monumentale storico e artistico» riconosciuto tale dalla legge speciale per Venezia.
5.1 Rilevano sul punto l’art 13 I. 171/73 in forza del quale « ..sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all’albo del comune» e l’art. 5 DPR 791/1973, emanato in sua attuazione, secondo il quale « Entro 60 giorni dall’entrata un vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ed a trasmetterlo per l’approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto è pubblicato mediante affissione all’albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati».
5.2 Ciò premesso va rilevato come per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass. nr 15407/2017 nr. 4333/2016 2925/2013, 5933 del 08/03/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’ interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
L’art 2 comma 5 del d.l. nr 16/1993 fa espresso ed esclusivo riferimento ai soli immobili «di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 3 legge 1 giugno 1939 nr 1089» sostituito dall’art. 14 d.l.vo nr 42/2004.
5.3 L’operazione ermeneutica compiuta dalla CTR va oltre la prescrizione normativa dell’art. 2 comma 5 d.l. 16/1993 venendo ad integrare il contenuto tassativo della norma con beni vincolati sulla base di altra fonte normativa la I. 171/1973. Tale intervento legislativo non ha natura modificativa e/o integrativa della I.nr. 1089/39 espressamente richiamata dall’art. 2 legge citata ma è intervento legislativo straordinario e speciale legato alla peculiarità urbane ed ambientali dell’agglomerato di Venezia.
5.4 Diverse sono le finalità perseguite dalla legge generale sulla tutela dei beni storici ed artistici (divenuta codice dei beni culturali e del paesaggio) rispetto alla legge speciale sulla salvaguardia di Venezia: la prima ha lo scopo dichiarato di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la seconda è un intervento normativo, imposto dal degrado della città di Venezia e dalla necessità di salvaguardare l’equilibrio e la morfologia lagunare dagli eventi naturali, preordinato all’attuazione di misure di restauro e risanamento di natura urbanistico/edilizio come dimostrato dalla dettagliata disciplina nel titolo terzo della legge di programmi particolareggiati di intervento, comparti.
5.5 Difformi sono le modalità di notifica del vincolo all’interessato; il regime di pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari è previsto dalla legge 1 giugno 1939 nr 1089 ora d.l.vo nr 42/2004 ma non dalla normativa speciale.
La diversità tra l’inserimento in elenco di cui alla normativa speciale sulla salvaguardia di Venezia e l’accertamento dell’interesse storico artistico disciplinato dalla pregressa normativa di tutela trova ulteriore conferma nel dettato dell’art. 5, 3 comma dpr 791/1973 a tenore del quale « agli effetti quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1 (che parla di “finalità connesse al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto urbano”), l’individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico può essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico, fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalità di cui all’art. 1 della L. 171/1973.
5.6 Le finalità individuate nella disposizione normativa per ultimo citata sono rappresentate oltre che dalla tutela del patrimonio paesistico, storico archeologico e artistico di Venezia dalla salvaguardia del sistema idrico lagunare, dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico e delle acque e dal rilancio socioeconomico della città nel quadro dello sviluppo generale e dell’assetto territoriale della Regione.
5.7. Le suesposte osservazioni evidenziano l’erroneità sul punto della sentenza che va, quindi, cassata con assorbimento del secondo motivo del ricorso.
6 La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto degli originari ricorsi. Il contribuente non ha riproposto nel controricorso in maniera specifica i motivi di appello rimasti assorbiti dalla pronuncia della CTR.
7. Sussistono i presupposti, in considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito e della novità della questione trattata per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi proposti da S.A.. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6678 depositata il 6 marzo 2023 - E' ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 maggio 2019, n. 11572 - E' ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ." - è stato tuttavia rilevato che deve…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15541 - Il motivo è inammissibile per la contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, cod. proc. civ., atteso che la lettura dell'intero…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10226 depositata il 18 aprile 2023 - L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il motivo di gravame…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19369 - La circostanza che l'unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola,…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 7600 depositata il 16 marzo 2023 - Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…