CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2021, n. 7068
Aziende speciali delle Camere di commercio – Impossibilità di prosecuzione dell’attività – Giustificato motivo oggettivo di licenziamento – Omesso accorpamento con altre aziende speciali ex art. 3, co. 2, lett. b, D.Lgs. n. 219/2016 – Principi in materia di obbligo del “repechage” – Applicabilità – Esclusione
Fatti di causa
1. Con la sentenza n. 399 del 2018, la Corte di appello di Salerno rigettava il reclamo ex art. 1 co. 58 della legge n. 92 del 2012, proposto da M. M. nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Salerno e della Intertrade -Azienda speciale della Camera di Commercio di Salerno, avverso la pronuncia n. 700 del 2018 emessa dal Tribunale della stessa sede, a sua volta confermativa dell’ordinanza del 20.11.2017 con la quale era stata respinta l’impugnativa del predetto M. del licenziamento a lui intimato in data 13.3.2017 dal Commissario liquidatore dalla azienda speciale per giustificato motivo oggettivo.
2. I giudici di seconde cure, in sintesi e in relazione alle doglianze esposte nel gravame, sottolineavano che: a) in osservanza del D.Igs. n. 219 del 2016, le parti appellate avevano dimostrato di avere esperito il tentativo di accorpamento dell’Intertrade con l’azienda speciale S.I. Impresa operante per conto della Camera di Commercio Napoli e di avere riscontrato, in data 22.2.2017, il rifiuto di quest’ultima alla prosecuzione del progetto di fusione; b) dalle risultanze documentali era comunque emersa la sussistenza della grave crisi economica causata da un progressivo e crescente disavanzo in cui era incorsa la Intertrade, a differenza di quanto sosteneva il dipendente che riteneva tale assunto meramente fittizio; c) la natura giuridica della Intertrade, pur essendo l’azienda strumentale rispetto all’ente pubblico fondatore, era privatistica, riconducibile al modello del cd. “in house providing”, con organizzazione autonoma e inapplicabilità al personale, delle disposizioni di cui al D.Igs. n. 165 del 2001; d) il differente reclutamento tra la Camera dì Commercio e l’Azienda speciale non consentiva di ipotizzare un reimpiego dei lavoratori dell’Azienda speciale presso l’ente pubblico; e) in ogni caso l’art. 21 dello Statuto aziendale escludeva che la Camera di commercio subentrasse all’Azienda speciale nei rapporti relativi al personale assunto direttamente dall’azienda stessa.
3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione M. M., affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso la CCIAA di Salerno.
4. Intertrade -Azienda Speciale della Camera di Commercio per l’economia erogante servizi per l’internalizzazione delle imprese, marketing territoriale e relazioni esterne-, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 604 del 1966, con particolare riferimento all’art. 3; della legge n. 300 del 1970, con particolare riferimento all’art. 18; della legge n. 92 del 2012; della legge n. 108 del 1990; degli artt. 1175, 1375 e 2118 del cd. civ. Si duole, altresì, della violazione e/o falsa applicazione della legge n. 124 del 2014, del D.Igs. n. 219 del 2016 con particolare riferimento all’art. 3 commi 1, 2 lett. b) e 4 e del D.M. MISE n. 114268 del 2017, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.
2. Deduce al riguardo il M. che, come si evinceva dal provvedimento di licenziamento, il giustificato motivo oggettivo era stato sostanzialmente individuato, dal soggetto datoriale, nell’asserita impossibilità di proseguire l’attività aziendale attraverso processi aggregativi con altre Aziende speciali, in quanto -in caso positivo- a prescindere dalla deficitaria situazione finanziaria aziendale, non si sarebbe comunque proceduto alla cessazione dell’attività produttiva. Con riferimento a tale aspetto, in considerazione del disposto della legge n. 124 del 2014, del D.Igs. n. 219 del 2016 e del D.M. 114268 del 2017 del MISE, sostiene che la scelta aggregativa non solo non era impossibile, ma costituiva un percorso vincolato obbligatoriamente disposto da specifiche disposizioni legislative: percorso che Intradate non aveva assolutamente seguito, a differenza di altre Aziende speciali. Conclude, pertanto, il ricorrente sottolineando che la Corte di merito aveva incredibilmente omesso di scrutinare tale profilo, alterando e distorcendo il senso proprio della censura e limitandosi a rilevare che fosse stato esperito il tentativo di aggregazione volontaria con la Azienda speciale S.I. della Camera di Commercio di Napoli: circostanza che costituiva un tipo diverso di aggregazione rispetto al processo aggregativo ex lege disciplinato dalle richiamate fonti normative, avente valenza assorbente di tutte le altre questioni affrontate nei giudizi di merito le quali si dimostravano irrilevanti in rapporto alla censura mossa.
3. Preliminarmente osserva il Collegio che il ricorso, proposto nei confronti della CCIAA di Salerno, è inammissibile.
4. Quanto a quest’ultima, infatti, la sentenza della Corte di Appello di Salerno è fondata su due rationes decidendi, ciascuna da sola idonea a sorreggere il dictum: la prima è quella censurata con il motivo di gravame, riguardante la sussistenza del giustificato motivo oggettivo; la seconda, concernente la peculiare posizione della Camera di Commercio, è fondata sulla circostanza secondo la quale, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto aziendale, la Camera di Commercio di Salerno non sarebbe comunque subentrata nei rapporti relativi al personale direttamente assunto dall’Azienda.
5. Tale ratio non è stata specificamente impugnata e, pertanto, essendo divenuta definitiva sotto il profilo della estraneità della Camera di Commercio a qualsivoglia pretesa del lavoratore, rende inammissibile, per difetto di interesse, in quanto non si potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza, la censura sull’altra ragione ritualmente impugnata (Cass. n. 3886 del 2011; Cass. n. 22753 del 2011).
6. Ciò premesso, e venendo allo scrutinio del motivo di ricorso avente come destinatario delle originarie pretese (di reintegrazione e di risarcimento dei danni) l’Azienda speciale Intertrade, deve osservarsi quanto segue.
7. Il dato da cui partire è costituito dall’esame della argomentazione sulla dedotta questione della inosservanza da parte della Camera di Commercio di Salerno e della Intertrade della normativa di cui al D.Igs. n. 219 del 2016, della Corte di appello per valutare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. I giudici di seconde cure hanno ritenuto che la inosservanza denunciata, in ordine all’accorpamento ex art. 3 co. 2 lett. B D.Igs. citato, non fosse ravvisabile in quanto era stato dimostrato che le parti appellate avevano esperito il tentativo di accorpamento dell’Intertrade con l’Azienda speciale S.I. Impresa operante per conto della Camera di Commercio di Napoli che, però, in data 22.2.2017 si era opposta: ciò era sufficiente ai fini dell’ottemperanza a quanto previsto dalla legge.
8. Il ricorrente deduce che, a prescindere dalla “aggregazione volontaria”, era comunque possibile (anzi obbligatorio) procedere alla aggregazione ex lege con altre Aziende speciali, seguendo il percorso vincolato dettato dalle disposizioni legislative di cui alla legge n. 127 del 2014 D.Igs. n. 219 del 2016 e D.M. 114168 del 2017.
9. Orbene, osserva questa Corte, in via pregiudiziale, che il D.M. citato, entrato in vigore l’8.8.2017, non è invocabile atteso che il licenziamento era stato intimato l’8.3.2017, anche se, sotto il profilo sostanziale, la suddetta normativa non si discosta dal dettato legislativo in tema di accorpamento o soppressione di aziende speciali.
10. Invero, secondo l’art. 3 co. 2 lett. B del D.Igs. n. 219 del 2016 era stato previsto un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali (organismi strumentali con il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività delle camere di commercio) mediante accorpamento o soppressione; in particolare, si era disposto l’accorpamento delle aziende che svolgevano compiti simili o che comunque potevano essere svolti in modo coordinato ed efficace da un’unica azienda; in ogni caso, era stato previsto che non potevano essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali. Le aziende speciali, a seguito del riordino, dovevano passare da 96 a 58.
11. Come può desumersi dal dettato legislativo, il percorso dell’accorpamento delle aziende speciali non può ritenersi obbligatorio.
12. Invero, quanto al risultato finale, in primo luogo va evidenziato che la disposizione di cui all’art. 3 lett. B del D.Igs. n. 219 del 2016 prevede, ai fini di attuare la razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, sia l’accorpamento che la soppressione.
13. Non è tecnicamente escluso, quindi, che si potesse fare ricorso anche alla soppressione dell’azienda e non solo al suo accorpamento: altrimenti la distinzione prevista dalla lettera della legge non avrebbe alcun senso.
14. In secondo luogo, deve rilevarsi che, affinché fosse operativo il criterio dell’accorpamento, occorrevano tre precisi elementi: 1) lo svolgere, le aziende da accorpare, compiti simili; 2) la possibilità che detti compiti potessero essere svolti, dall’azienda accorpante, in modo coordinato ed efficace; 3) la efficienza dell’operazione che aveva, come scopo, l’affrontare una situazione di grave dissesto economico aziendale.
15. Non sono, quindi, condivisibili né l’assunto del ricorrente in ordine alla obbligatorietà della aggregazione, che invece era possibile solo in presenza di particolari presupposti, né la tesi relativa ad una differenziazione tra aggregazione “volontaria” e processo aggregativo “ex lege”, disciplinando le disposizioni in esame solo un unico processo aggregativo che vedeva come destinatario attivo a promuovere lo stesso l’Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema cameraie italiano) (art. 3 co. 1 D.Igs. n. 219 del 2016).
16. La Corte territoriale, sul punto, con un percorso argomentativo logicamente completo e giuridicamente corretto, ha evidenziato che: a) l’accorpamento con l’Azienda speciale S.I. non era stato possibile per il rifiuto della Camera di Commercio di Napoli; b) era ravvisabile un grave dissesto economico dell’Intratrade che determinava, quindi, la sua messa in liquidazione e soppressione.
17. Si tratta di accertamenti di fatto, congruamente motivati e, in quanto tali, insindacabili in sede di legittimità.
18. La Corte ha, poi, completato il suo percorso argomentativo, escludendo -come detto con una conclusione non impugnata e, quindi, divenuta definitiva- che non vi era la possibilità, a norma dello Statuto aziendale (art. 21), per la Camera di Commercio di Salerno di subentrare nei rapporti lavorativi del personale e per il disposto di cui all’art. 97 Cost.
19. Al riguardo, osserva il Collegio che, in tale fattispecie, non sono applicabili i principi affermatisi in tema di repéchage (per cui spetta al datore di lavoro l’onere probatorio in ordine alla sussistenza della possibilità di ricollocare il lavoratore nell’ambito aziendale) perché il necessario coinvolgimento di altre realtà economiche, poste a diversi chilometri di distanza, e la soggezione della operazione ad un assenso della relativa Camera di Commercio, rende praticamente non esigibile, per parte datoriale, gli stessi comportamenti che possono invece imposti per una ricollocazione del lavoratore nella medesima azienda.
20. Le disposizioni di cui al D.Igs. n. 219 del 2016 rappresentano, infatti, un gruppo di norme speciali che disciplinano, tra i’altro, le vicende della soppressione delle Aziende speciali operanti presso le Camere di commercio e la ricollocazione dei dipendenti delle stesse in modo diverso rispetto al regime privatistico, in considerazione del differente contesto economico su cui si opera, contraddistinto dai caratteri della complessità (sotto il profilo oggettivo, con riguardo agli interessi pubblicistici coinvolti) e del pluralismo (sotto l’aspetto soggettivo, per la natura giuridica delle parti datoriali implicate)
21. Alcun comportamento omissivo è, pertanto, addebitabile alla Camera di Commercio di Salerno, e per essa alla Intertrade, e la Corte di merito, alla base del proprio decisum, ha proprio valutato tale circostanza (pag. 4 cpv. 4 della sentenza), escludendo la asserita inosservanza del disposto legislativo concretante il giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento del 13.3.2017.
22. Alla stregua, pertanto, di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
23. Le spese seguono la soccombenza relativamente al rapporto processuale tra ricorrente e la controricorrente costituita; nulla va disposto per quelle relative all’intimata che non ha svolto attività difensiva.
24. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente C.C.I.A.A. di Salerno, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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