CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2020, n. 11541
Lavoro – Trasferimento – Assegno ad personam non riassorbibile – Spettanza
Fatti di causa
Con sentenza in data 23 gennaio 2017, la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’appello proposto da A. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto dello stesso Tribunale, con il quale l’ex dipendente A.B. l’aveva ingiunta al pagamento, in proprio favore, della somma di € 22.656,00, a titolo di assegno personale non riassorbibile per il periodo aprile – agosto 2009, consistente nella differenza tra il trattamento economico percepito presso l’Ente sardo acquedotti e fognature (E.), suo precedente datore e quello spettantele presso la società, nuova gestrice del servizio idrico regionale.
A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva l’interpretazione data dal Tribunale all’art. 2, secondo comma l.r. Sardegna 10/2005, di inclusione nel trattamento economico da raffrontare nel trasferimento della dipendente da E. a E. s.p.a. (e quindi al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato) anche della retribuzione accessoria, indipendentemente dalle vicende successive (in particolare di revoca dell’incarico o di sua scadenza, avvenuta nel gennaio 2006): e pertanto dell’assegno ad personam non riassorbibile in parola, come in effetti mantenuto alla lavoratrice nel suindicato passaggio (agosto 2005), senza violazione dell’art. 36 Cost.
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 24 (25) luglio 2017, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, cui la lavoratrice resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con unico motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, secondo comma L.R. 10/2005, 101, secondo comma CCRL Sardegna, 3, 36, 41 Cost., per la spettanza dell’assegno personale non riassorbibile alla lavoratrice esclusivamente a titolo di indennità per l’incarico conferito, non conglobabile nel trattamento economico da garantire nel trasferimento della gestione del servizio idrico regionale sardo da un ente ad un altro: diversamente operando un trattamento disparitario tra personale non trasferito (percipiente l’emolumento soltanto in funzione dell’incarico e fino alla sua scadenza) e personale trasferito (percipiente comunque l’emolumento).
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. La lavoratrice controricorrente ha, infatti, dedotto la preclusione dell’esame della questione, per il giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari 11 maggio 2012, n. 1123 tra le stesse parti, che ha accertato il diritto di A.B., nei confronti di A. s.p.a., all’inclusione dell’assegno personale non riassorbibile nel trattamento economico spettantele dalla società, cui era passata, quale dipendente, per effetto del trasferimento da E. a E. s.p.a. e quindi ad essa, nuova gestrice del servizio idrico integrato. E ciò ha fatto con la debita trascrizione del giudicato (a pgg. da 11 a 14 del controricorso), così osservando il principio di specificità prescritto dall’art. 366, n. 4 e n. 6 c.p.c., da rispettare anche nel caso di specie (di interpretazione del giudicato, sia pure regola del caso concreto e pertanto questione di diritto oggetto di accertamento diretto), in modo da consentire al giudice di legittimità l’esercizio dell’attività nomofilattica, ad esso propria, possibile soltanto se la sentenza da esaminare sia messa in tal guisa a disposizione (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. 16 luglio 2014, n. 16227).
2.2. Ora, è noto che, in considerazione dell’inscindibile rapporto di connessione che viene a crearsi tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si sia formato, l’efficacia del giudicato si estenda alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, sicché l’effetto preclusivo riguarda il successivo giudizio, ma solo entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal petitum immediato, ossia dal tipo di sentenza adottata (Cass. 22 settembre 2011, n. 19310; Cass. 30 ottobre 2017, n. 25798); mentre è da escludere il giudicato sul punto di fatto, ossia sul puro e semplice accertamento dei fatti storici contenuto nella motivazione e compiuto dal giudice esclusivamente per pronunciare sulla situazione di vantaggio dedotta in giudizio (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3434; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3669).
2.3. Sicché, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. 12 aprile 2010, n. 8650; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269). E ciò senza necessità, al fine di formazione del giudicato esterno sullo stesso, di una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, come previsto dall’art. 34 c.p.c., posto che tale norma è intesa a disciplinare il profilo dell’individuazione della competenza per materia o per valore del giudice dell’intera causa in caso di pregiudizialità in senso tecnico e non già soltanto in senso logico giuridico (Cass. 15 maggio 2018, n. 11754).
2.4. Nel caso di specie, essendosi il giudicato suindicato formato proprio in ordine all’accertamento tra le parti del medesimo diritto (inclusione nel trattamento economico spettante alla lavoratrice dell’assegno personale non riassorbibile), oggetto della presente controversia, sia pure per un periodo diverso (le mensilità da aprile ad agosto 2009) da quello del suddetto giudicato (mensilità da gennaio a marzo 2009), l’esame della questione è precluso per le superiori argomentazioni.
3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 giugno 2020, n. 11004 - L'efficacia del giudicato si estenda alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale, sicché l'effetto preclusivo riguarda il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25621 depositata il 31 agosto 2022 - In base al generale principio di cui all'art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggetti dati dai…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 30467 depositata il 17 ottobre 2022 - E' ravvisabile il vizio di extrapetizione quando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 dicembre 2021, n. 37801 - Il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto in quanto non compreso neppure implicitamente nelle deduzioni o allegazioni e non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 maggio 2022, n. 15008 - Il giudicato "fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" (ai sensi dell'articolo 2909 cod.civ.) entro i limiti oggettivi, che sono segnati dagli elementi costitutivi,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…