CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 maggio 2019, n. 13012
Professionisti – Avvocato – Dipendente Inps – Versamento della tassa di iscrizione all’albo speciale – Rimborso
Fatti di causa
La Corte d’appello di Napoli (sentenza del 6.2.2013) ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che l’aveva condannato a pagare all’avv. T. G. la somma di € 1508,89 a titolo di rimborso degli importi dal medesimo sostenuti per il versamento della tassa di iscrizione all’albo speciale dell’ordine degli avvocati di Napoli dal 2000 al 2008.
La Corte partenopea ha così confermato la decisione del primo giudice dopo aver rilevato che l’iscrizione dell’appellato nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati, quale dipendente dell’istituto ai sensi dell’art. 3 del RDL n. 1578/1933, era obbligatoria per esercitare l’attività di legale dell’Inps nell’esclusivo interesse del datore di lavoro che era, pertanto, tenuto a rimborsargli le spese a tal riguardo sostenute, non potendo le stesse ritenersi comprese nell’indennità di toga prevista dall’art. 14, comma 17, del D.P.R. n. 43 del 13.1.1990.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con due motivi, cui resiste T. G. con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 17, del d.P.R. n. 43 del 13.1.1990, nonché il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che le somme corrisposte per l’iscrizione all’elenco speciale dell’Albo professionale dell’Ordine degli Avvocati non potessero considerarsi comprese nell’indennità di toga; l’istituto ricorrente lamenta, altresì, la violazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs n. 165/2001 nella parte in cui prevede che l’attribuzione dei trattamenti economici ai dipendenti pubblici possa avvenire soltanto mediante apposita previsione dei contratti collettivi.
2. Col secondo motivo l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. per non avere la Corte territoriale considerato che, essendo l’iscrizione all’Albo una “condicio sine qua non” per la partecipazione alle procedure concorsuali per l’assunzione quale avvocato dipendente dell’INPS, il pagamento degli oneri relativi doveva considerarsi implicitamente accettato da parte dell’odierno controricorrente con la sottoscrizione del contratto di lavoro.
3. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, sono infondati, avendo questa Corte ormai consolidato il principio secondo cui il pagamento della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è senz’altro rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando nella disciplina positiva dell’indennità di toga di cui all’art. 14, comma 17, d.P.R. n.43/1990, siccome avente funzione retributiva e non restitutoria e regime tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense (così Cass. n. 3928 del 2007, cui hanno dato continuità Cass. nn. 6877, 6878 e 7776 del 2015, 25770 del 2016 e, da ult., Cass. n. 2507 del 2017 e Cass. Sez. lav. n. 2285 del 30.1.2018).
4. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 2200,00, di cui € 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.