CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 ottobre 2019, n. 26040
Professionista – Dottore commercialista – Riconoscimento del diritto a mantenere l’iscrizione alla Cassa – Illegittimità della cancellazione disposta per incompatibilità data dall’essere titolare di una ditta individuale esercente lavori edili
Fatti di causa
Con sentenza del 2 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento ed accoglieva la domanda proposta da C.D. nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a mantenere l’iscrizione alla Cassa per gli anni dal 2000 al 2004 stante l’illegittimità della cancellazione disposta per incompatibilità data dall’essere il D. titolare di una ditta individuale esercente lavori edili.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto effettivamente illegittima la disposta cancellazione non potendo riconoscersi in capo alla Cassa tale potere per essere questo, in epoca antecedente all’emanazione del nuovo regolamento della Cassa, riservato al Consiglio dell’Ordine.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Cassa, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale il dott. D., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.
La Cassa ricorrente ha poi presentato memoria.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come il Collegio, consultato il fascicolo di ufficio, ha dovuto constatare come non risulti depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenete l’atto notificato, nonostante l’essere stata la notifica del medesimo avviata a mezzo posta, così determinandosi per la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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