CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 luglio 2018, n. 19024
Licenziamento – Declaratoria di illegittimità – Improcedibilità del ricorso principale – Deposito in cancelleria oltre il termine di venti giorni
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Genova, adita in sede di reclamo ai sensi dell’art. 1 c. 58 della L. n. 92 del 2012, in parziale modifica della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’ordinanza conclusiva della fase sommaria e aveva rigettato le domande proposte da L.G. nei confronti del Comune di Savona volte alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli il 20.5.2015, ed alle conseguenti pronunzie restitutorie economiche e reali, ha respinto nel merito tali domande.
2. Avverso questa sentenza L.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi al quale ha resistito con controricorso il Comune di Savona, il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
3. Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
4. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale formulata dal controricorrente sul presupposto che il ricorso principale notificato al Comune di Savona a mezzo di posta elettronica certificata in data 9.6.2017 è stato depositato in cancelleria data 3.7.2017, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c. 1 cod.proc.civ.
5. L’eccezione è fondata.
6. Dall’esame degli atti del processo emerge che il ricorrente principale ha effettivamente notificato a mezzo PEC al difensore del Comune, procuratore costituito nel giudizio di appello, un ricorso in data 9.6.2017, che risulta ricevuto in pari data da quest’ultimo. Tale ricorso notificato risulta depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 3.7.2017.
7. Emerge, inoltre, che il ricorrente ha notificato, a mezzo del servizio postale, con procedura avviata il 10.6.2017 e compiuta il 14.6.2017, al medesimo difensore del Comune, procuratore costituito nel giudizio di appello, il medesimo atto già notificato a mezzo PEC. Tale atto risulta depositato nella Cancelleria di questa Corte il 3.7.2017.
8. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, l’art. 369, c. 1 cod.proc.civ., che stabilisce che il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte va eseguito entro venti giorni dall’ “ultima notificazione”, deve essere interpretato nel senso che ultima notifica è quella eseguita nei confronti d’una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (ex plurimis, 24715/2017, 1958/2016, 14411/2012, 1635/2006).
9. Nella notifica del ricorso notificato a mezzo PEC al controricorrente il 9 giugno 2017, nel quale risulta l’attestazione che l’atto allegato e notificato è conforme all’originale cartaceo e che esso conteneva il ricorso per cassazione e la procura “ad litem”, non è riscontrabile alcuna nullità.
10. Tale ricorso deve essere dichiarato improcedibile perché risulta depositato il 3.7.2017, oltre il termine di 20 gg., previsto dal richiamato art. 369 c. 1 cod.proc.civ., decorrente dalla data della notifica avvenuta il 9.6.2017.
11. Alla improcedibilità del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
12. Le spese seguono la soccombenza.
13. L’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza allo stato dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 7368/2017, 18523/2014).
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente principale a rimborsare al controricorrente incidentale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza allo stato dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.