CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2019, n. 26765
Licenziamento – Violazione dei criteri di scelta e degli obblighi di repechage – Accertamento
Fatti di causa e ragioni della decisione
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica in data 20/1/2017, confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto il ricorso proposto da M.G. nei confronti della s.p.a. S.I., intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in data 28/10/2014 perché ritorsivo e/o discriminatorio, o comunque illegittimo per violazione dei criteri di scelta e degli obblighi di repechage, oltre che degli impegni assunti con accordi conclusivi della procedura del 2013 e di quella reiterata nel 2014.
Avverso tale decisione M.G. ha interposto ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso la S.I. s.p.a..
All’esito di deposito di note illustrative, la causa, già chiamata in adunanza camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Con atto depositato in data 1/7/2019 le parti assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato tout court di aver definito in via transattiva le questioni dedotte in giudizio.
L’atto va interpretato in termini di rinuncia al ricorso, che comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.) e, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza – anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.391, Io comma c.p.c., cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della camera di consiglio collegiale (argomenta da Cass. n.6407/2004, Cass. n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass.n.11211/2004, Cass. n.1913/2008).
L’adesione manifestata dalla S.I. s.p.a. alla rinuncia espressa dal G., dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391, 4° comma, c.p.c., cit.).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
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