CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 novembre 2020, n. 26841
Indennità premio di fine servizio – Minore retribuzione percepita nel ruolo di provenienza – Collocamento in aspettativa – Regime previdenziale riconosciuto alle figure dirigenziali
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di E.F. volta ad ottenere la riliquidazione dell’indennità premio di fine servizio da calcolarsi sul trattamento economico dell’ultimo anno, relativo all’incarico di direttore dei servizi sociali, e non sulla minore retribuzione percepita nel ruolo di provenienza.
La Corte ha esposto che la ricorrente, ex dipendente dell’Azienda USL 11 di Empoli con inquadramento nella categoria D, dal 1996 fino alla data del pensionamento era stata nominata prima coordinatore e poi dal 31/3/2008 direttore dei servizi sociali con contestuale collocamento in aspettativa; che secondo la F. tale figura era da equipararsi, in base alla legislazione regionale toscana, a quella di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario con conseguente applicabilità dell’art. 3 bis, comma 11, Dlgs n 502/1992 (relativo al riordino della disciplina sanitaria) e rilevanza del trattamento economico superiore, ai fini del calcolo del premio di fine servizio. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la tesi della lavoratrice. Ha affermato infatti, che la delega alle regioni, prevista dall’art 3, comma 1 quater del dlgs n 502/1992, affinché disciplinassero forme e modalità per la direzione ed il coordinamento delle attività socio sanitarie, non attribuiva anche il potere di determinare il regime previdenziale di dette figure, materia di esclusiva potestà legislativa (art. 117 Cost.) ; che la legislazione regionale (art. 14, 5 comma, LR Toscana n 42 /1992 e successiva modifica ), prevedeva l’estensione al direttore dei servizi sociali delle disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall’art 3 bis, commi 8 e 11, solo in quanto compatibili; che la successiva LR Toscana n. 40/2005, che dettava una disciplina organica del servizio sanitario regionale sostitutiva di quella precedente, stabiliva, al comma 9 dell’art. 40, che la nomina a direttore dei servizi sociali determinava il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; che, pertanto, la legislazione regionale non estendeva al direttore dei servizi sociali la disciplina previdenziale prevista dall’art. 3 bis, comma 11, dlgs 502/1992, limitandosi a disciplinare la possibilità di collocamento in aspettativa dei dipendenti della regione o di enti regionali designati all’incarico di direttore dei servizi sociali; che infine non era neppure condivisibile la tesi secondo cui il successivo comma 12 dlgs n 502/1992 estendeva ad altre figure la disciplina previdenziale del direttore generale, amministrativo e sanitario posto che la norma estendeva ulteriormente il principio dell’unificazione del trattamento previdenziale anche ai lavoratori autonomi.
La Corte ha quindi concluso per l’inapplicabilità dell’art. 3 bis, comma 11, Dlgs 502/1992 confermando il rigetto della domanda.
2. Avverso la sentenza ricorre in cassazione la F. con 2 motivi.
Resiste l’Inps con controricorso.
Ragioni della decisione
3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art 14 LR toscana n. 42/1992, come modificata dall’art. 1 LR Toscana n 73/1999; dell’art 40 LR Toscana n. 40/2005; dell’art. 3 bis, comma 11, dlgs n 502/1992.
Deduce che anche per il coordinatore dei servizi sociali, come il direttore generale, amministrativo e sanitario, il calcolo dell’IPS debba essere effettuato sulla base del trattamento economico ricevuto in base all’incarico, stante il richiamo, nell’art. 14, comma 5, LR Toscana n 42/1992 citata, al dlgs n 502/1992. Lamenta che la Corte ipotizza un’incostituzionalità della norma per violazione dell’art. 117 Cost qualora intesa come volta ad estendere al direttore dei servizi sociali le norme dei direttori amministrativi e generali in materia previdenziale, senza valutare che l’art. 3, comma 1 quater del dlgs 502 assegna alle Regioni il compito di disciplinare forme e modalità per la direzione delle attività socio sanitarie e che, dunque, vi era esercizio di una delega al legislatore regionale.
Censura l’affermazione della Corte secondo cui l’art 14 LR Toscana n. 42/1992 sarebbe stato sostituito dalla norma regionale di cui alla L. n 40/2005 che nulla aveva previsto per il direttore dei servizi sociali, limitandosi a disciplinare la possibilità del collocamento in aspettativa dei dipendenti designati all’incarico di direttore dei servizi sociali.
Osserva, invece, che la L R Toscana n. 40/2005 non aveva affatto sostituito la disciplina della LR Toscana n 42/1992 e che nei commi 8 e 9 dell’art 40 della LR n 40/2005 era previsto il collocamento in aspettativa per il direttore dei servizi sociali soltanto per i dipendenti regionali o di aziende aventi sede in regione, senza invece introdurre differenze per il calcolo dell’IPS e, dunque, la norma aveva inteso differenziare, per il direttore dei servizi sociali, solo il regime dell’aspettativa.
Censura, altresì, l’affermazione della Corte secondo cui l’art 3 bis era applicabile solo in quanto compatibile. Rileva che non si ravvisava alcuna incompatibilità, ma una diversa interpretazione sarebbe stata contrastante con l’art. 3 Cost.: il direttore dei servizi sociali coadiuva il direttore generale, così come il direttore amministrativo e sanitario ciascuno nelle proprie materie.
4. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt 2, 4, 11 L. n. 152/1968 e afferma che anche a non ritenere applicabile l’art 3 bis avrebbe, comunque, dovuto calcolarsi l’IPS in base alla retribuzione finale. Rileva, infatti, che la giurisprudenza aveva sempre affermato la tendenziale corrispondenza fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione.
5. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati. La ricorrente, ex dipendente dell’Azienda USL 11 di Empoli con inquadramento nella categoria D, dal 1996 fino alla data del pensionamento, nominata prima coordinatore e poi dal 31/3/2008 direttore dei servizi sociali, ha chiesto di usufruire del trattamento previdenziale previsto dall’art 3 bis del dlgs n 502/1992 e dunque del calcolo dell’IPS nei medesimi termini stabiliti per il direttore generale, amministrativo e sanitario.
Il citato art 3 bis prevede che ” La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
La Corte territoriale, all’esito di un corretto ed approfondito esame della normativa, ha escluso l’applicabilità di detta norma alla figura del direttore dei servizi sociali e tali conclusioni vanno accolte e confermate.
6. Va, in primo luogo, rilevato che è del tutto condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata secondo cui la delega alle regioni prevista dall’art. 3, comma 1 quater dlgs n. 502/1992 affinché determinassero “forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle aree socio sanitarie”, non comporta anche il potere di stabilire il regime previdenziale di dette figure di istituzione regionale trattandosi di materia, quella previdenziale, attribuita in via esclusiva in base all’art. 117 Cost. alla potestà legislativa statale. Tale argomento non appare superabile e le osservazioni di parte ricorrente non valgono a scalfirne la bontà.
7. Argomenti a favore della tesi di parte ricorrente non trovano fondamento neppure nell’art 14, 5 comma, LR Toscana n 42/1992. Tale norma stabilisce che” al coordinatore dei servizi sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dall’art. 3 bis, commi 8 e 11 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, inserito dall’art. 3, comma 3 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229.
Il regime previdenziale riconosciuto alle figure dirigenziali di cui all’art 3 bis non rientra tra le materie estensibili ad altre figure in assenza di specifica normativa in tal senso.
Il successivo art 40 della LR Toscana n. 40/2005 recita al comma 8 che “La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto delegato.”. Il comma 9 prevede che ” La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta”.
La complessiva disciplina di cui sopra non estende, dunque, al direttore dei servizi sociali la disciplina previdenziale prevista dall’art 3 bis, comma 11, dlgs 502/1992 limitandosi a prevedere la possibilità di collocamento in aspettativa dei dipendenti della regione o di enti regionali designati all’incarico di direttore dei servizi sociali. La diversa interpretazione proposta da parte ricorrente non trova riscontro nel chiaro tenore letterale della norma:mentre per direttore amministrativo e sanitario vi è il richiamo all’art 3 bis, questo manca per il direttore dei servizi sociali.
8. Deve, quindi, concludersi, in mancanza di una norma che equipari il trattamento riservato al direttore generale, amministrativo e sanitario anche al direttore dei servizi socio economici, per l’infondatezza del ricorso, né si ravvisano profili di incostituzionalità genericamente paventati dal ricorrente avuto riguardo alla diversità delle figure dirigenziali in esame.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 3000,00 per compensi professionali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art 13 se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 7 depositata il 22 gennaio 2024 - Legittimità costituzionale delle norme sull'applicabilità e l'importo degli indennizzi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi, contenute nel Dlgs 23/2015 , attuativo della…
- TRIBUNALE DI BRESCIA - Sentenza 25 gennaio 2022 - In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 agosto 2019, n. 21531 - In tema di agevolazioni e benefici contributivi previsti per le imprese e i datori di lavoro aventi sede ed operanti nei comuni montani, l'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 voce n. 1266…
- TRIBUNALE DI VICENZA - Ordinanza 07 aprile 2022, n. 68 - Questione di legittimità costituzionalità dell'art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 nella parte, in cui modifica l'art. 10-bis, decreto legislativo n. 74/2000, introducendo…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28280 - Affinchè possa trovare applicazione la preclusione prevista dagli artt. 32 comma 4 del dPR 600/73 e 52 comma 5 del dPR 633/72, è necessario che il documento cui si riferisce la preclusione sia…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…