CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2020, n. 10108 – Per i soggetti sottoposti alla procedura di concordato preventivo non trova applicazione l’art. 183, comma 1, TUIR, previsto in tema di tassazione del reddito delle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, per cui le ritenute in acconto operate a termini dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono essere scomputate nel periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti