CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2019, n. 31086 – Nel processo tributario di cassazione il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito