CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 marzo 2021, n. 7950 – In tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369, comma 3, cod. proc. civ., è comunque tenuto a rispettare, a pena di inammissibilità del ricorso, le prescrizioni contenute nell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.