CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2019, n. 20412
Rapporto di lavoro nautico – Regime di continuità del rapporto di lavoro – Protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco – Ricorrenza nelle sole ipotesi previste dalla contrattazione collettiva – In assenza, distinti contratti di arruolamento ex art. 325 Codice della navigazione
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 1 commi 51-57 L. n. 92\12, la Compagnia Regionale Marittima C. s.p.a. proponeva ricorso in opposizione avverso l’ordinanza n. 31\14 con la quale il giudice di prime cure aveva accolto lo domanda di reintegrazione del dipendente C.R. e condannato la società al pagamento dell’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.
Esponeva l’opponente, riproponendo le stesse eccezioni sollevate nella prima fase del giudizio, che la sentenza n. 150/13 del Tribunale di Napoli che aveva disposto la nullità dei contratti a viaggio con la configurazione di un rapporto o tempo indeterminato, non aveva statuito la continuità nel rapporto di lavoro del R., che era stato iscritto nel Turno particolare dell’armatore opponente, talché ai fini del suo imbarco egli avrebbe dovuto sottoscrivere un nuovo contratto di arruolamento; che non stipulandolo egli aveva assunto una condotta insubordinata, sanzionata con il licenziamento proporzionato alla condotta illegittimo del lavoratore e per tali motivi, in accoglimento della opposizione, la società chiedevo respingersi il ricorso del R..
Si costituiva l’opposto che chiedeva confermarsi lo ordinanza.
Con sentenza n. 7984\17 il Tribunale di Napoli accoglieva la opposizione revocando l’ordinanza.
Nei confronti di tale sentenza il R. proponeva reclamo sostenendo la assimilazione dello sbarco per avvicendamento, comunicato il 12.08.2016 ad un illegittimo licenziamento; concludeva quindi chiedendo, accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro stabile e l’assoluta irrilevanza e/o nullità delle clausole contrattuali di riferimento (artt. 18, 23, 26, 83 e 90 CCNL), accertarsi e dichiararsi inesistente, nullo e/o inefficace e/o illegittimo il licenziamento intimato a seguito dello sbarco del 12.8.16 per avvicendamento, e per l’effetto ordinare al datore di lavoro la reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro con condanna al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino all’effettiva reintegra.
Si costituiva la C. resistendo al reclamo.
Con sentenza depositata il 15.2.18, la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo, ritenendo che la sentenza n. 150\13, pur accertando un rapporto a tempo indeterminato tra le parti, non aveva riconosciuto al R. la CRL (continuità del rapporto di lavoro) sicché lo sbarco per avvicendamento non costituiva un licenziamento ma piuttosto una fisiologica modalità attuativa del rapporto, sicché il rifiuto allmbarco (comunicato con lettera del 14.11.16 e ricevuta dal R. il 24.11.16) previsto per il giorno 23.11.16, costituiva una ipotesi di insubordinazione grave, legittimante il licenziamento.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il R., affidato a sette motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la C. con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia nella sostanza l’omesso esame di un fatto storico decisivo e cioè che la proposta di imbarco (arruolamento) per il giorno 23.11.16 giunse al R. solo in data 24.11.16, sicché non poteva neppure ipotizzarsi un licenziamento per insubordinazione.
Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.
Osserva infatti la Corte che se è vero, come già affermato (ex aliis) con sentt. n. 24672\16, n. Cass. n. 21230\15, che in tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuità del rapporto di lavoro (CRL), che garantisce la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l’imbarco successivo, non è generalizzato, essendo riscontrabile solo nelle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicché, in assenza di essa, l’attività del lavoratore marittimo, seppure alle dipendenze dello stesso imprenditore, è costituita solamente da una sequenza non continua di imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo il regime generale previsto dall’art. 325 c.nav. e come osservato dalla sentenza impugnata, deve rilevarsi che nella specie si discute se il dedotto rifiuto al proposto imbarco per il giorno 23.11.16, a seguito del pur legittimo sbarco per avvicendamento, costituisca legittima causa di recesso.
La risposta non può che essere negativa, considerando che la proposta di imbarco (in tesi C. del 14.11.16) per il 23.11.16 giunse, come evidenzia la stessa sentenza impugnata (pag.4), a conoscenza del R. il 24.11.16, sicché le note distinzioni tra rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato e in regime di CRL (cfr. sentenze di questa Corte sopra citate) non rilevano, non sussistendo l’erroneamente accertata legittimità del licenziamento per insubordinazione (pag.9 sentenza).
Le deduzioni della controricorrente, sfornite di adeguata specificità (stante la mancata trascrizione delle dedotte missive e la generica indicazione ‘cfr. doc. in atti’), dirette a dimostrare l’inadempimento del R. a precedenti inviti all’imbarco risultano inammissibili e vanno pertanto disattese.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassarsi con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolazione delle spese di lite, ivi compreso il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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