Corte di Cassazione sentenza n. 1627 depositata il 21 gennaio 2018 – La transazione richiede la forma scritta unicamente “ad probationem”, ad eccezione dei rapporti di cui all’art. 1350, n. 12, c.c., la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purchè univoco, dell’altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti