Corte di Cassazione sentenza n. 17502 depositata il 31 maggio 2022
improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio
Rilevato che:
Con ricorso del 23 giugno 2009 Fortune Fiduciaria s.r.l. impugnò la cartella di pagamento con la quale le veniva richiesto il pagamento dell’importo di € 92.855.090, 14;
l’atto impositivo traeva origine da un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio – a seguito di una verifica fiscale che aveva coinvolto l’intero gruppo Mythos, di cui la società faceva parte – aveva recuperato maggiori imposte in capo alla società Doride s.r. I., anch’essa parte del gruppo, che aveva fraudolentemente creato un credito di imposta inesistente e della quale la società contribuente era cessionaria, come tale obbligata in solido per il debito erariale;
il ricorso fu parzialmente accolto dalla C.T.P., che rilevò come la responsabilità della società fosse limitata alla concorrenza della somma ceduta, pari ad € 100.000,00, trattandosi di cessione di credito;
proposto appello da parte dell’amministrazione finanziaria, la C.T.R. di Milano confermò la sentenza di primo grado; i giudici di appello ritennero, in particolare, che la cessionaria dovesse rispondere nei limiti della somma ceduta e che la sussistenza di un vincolo di solidarietà passiva per l’intero debito, ex art. 1292 cod. civ., non fosse stata evocata dall’amministrazione in seno alla motivazione dell’atto impositivo;
avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; Fortune Fiduciaria non ha svolto difese in questa sede.
Considerato che:
con l’unico mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, I. 27/07/2000, n. 212, 1292 cod. civ. e 43-bis d.P.R. 29/07/1973, n. 602;
secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere la vincolatività delle indicazioni in diritto fornite dall’amministrazione finanziaria nell’atto impositivo, essendo necessario unicamente che in quella sede siano indicati i fatti su cui la pretesa erariale si fonda; i giudici d’appello, inoltre, avrebbero dovuto negare l’applicazione degli artt. 43-bis e 43-ter d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui limitano la responsabilità del cessionario del credito di imposta al solo importo del credito cedutogli, applicando invece il vincolo solidale di cui all’art. 1292 cod. civ., avuto riguardo al fatto che tutte le società del gruppo Mythos, nella specie, avevano scientemente dato corso all’evasione fiscale donde traeva origine il recupero del credito di imposta falsamente esposto;
il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile;
occorre infatti dare conto che all’esito dell’adunanza camerale del 25 maggio 2021 fu disposta, con ordinanza interlocutoria ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore ex lege dell’originario agente della riscossione che era stato parte in causa anche in grado d’appello, destinato a subentrarvi nei rapporti giuridici anche processuali secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, d.l. 22/10/2016 n. 193, conv. nella l. n. 225/2016;
per tale adempimento il collegio assegnò il termine di 60 giorni – decorrente dalla comunicazione della stessa ordinanza, avvenuta il 22 giugno 2021 mediante posta elettronica certificata rinviando il ricorso a nuovo ruolo;
la ricorrente non consta aver provveduto all’incombente, né tantomeno essa ha versato in atti alcun documento a ciò relativo, nel termine di cui all’art. 371-bis cod. proc. civ.;
conseguentemente, non può che essere l’improcedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 15308/2020);
dichiarata non occorre provvedere sulle spese, poiché l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; non trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile.
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