CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 19831 depositata il 26 luglio 2018
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con verbale n. 257/1 elevato in data 30.1.2015 i C.C. contestavano ad AA, in qualità di conducente, alla “VL” s.n.c., in qualità di proprietaria del natante targato RV06747, la violazione di cui all’art. 5, 50 co., della legge regionale veneta n. 63/1993, perché veniva effettuato trasporto pubblico di persone senza autorizzazione. Veniva altresì disposto il sequestro dell’imbarcazione.
Il Comune di Venezia, direzione polizia municipale, emetteva ordinanza n. 282/2015, con la quale ingiungeva ad AA ed alla “VL” s.n.c. il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 344,00 e confiscava l’imbarcazione.
Con ricorso al tribunale di Venezia AA e la “VL” s.n.c. proponevano opposizione.
Ne chiedevano l’annullamento.
Si costituiva il Comune di Venezia.
Con sentenza n. 3310/2015 il tribunale di Venezia rigettava l’opposizione e condannava gli opponenti alle spese.
AA e la “VL” s.n.c. proponevano appello. Resisteva il Comune di Venezia. Con sentenza n. 2649/2016 la corte d’appello di Venezia rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido alle spese.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “VL s.n.c. di SN & C.”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Il Comune di Venezia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost..
Deduce che la impugnata sentenza è stata scritta a mano, in particolare nell’intera parte motiva, e risulta assolutamente non decifrabile; che invero la grafia risulta di oggettiva difficile comprensione.
Il ricorso va respinto.
E’ sufficiente il riferimento agli insegnamenti di questa Corte.
Ovvero all’insegnamento per cui, in tema di provvedimenti giudiziari, in caso di mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall’estensore con scrittura manuale, non è configurabile la nullità della sentenza attesa l’assenza di una espressa comminatoria e la facoltà della parte di richiedere alla cancelleria, ex artt. 743 e 746 cod. proc. civ., copia conforme dattiloscritta, che deve essere leggibile (cfr. Cass. 23.9.2016, n. 18663).
Ovvero all’insegnamento per cui, in mancanza di un’espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall’estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa (cfr. Cass.14.3.2016, n. 4947).
In ogni caso si rimarca che la parte motiva dell’impugnata statuizione, ancorché redatta a mano, risulta sufficientemente comprensibile (la corte di merito ha puntualizzato, tra l’altro, che “le doglianze sollevate non hanno pregio anzitutto a fronte della circostanza emersa documentalmente (…) del noleggio con conducente di cui al doc.to 12 del Comune, il quale costituisce evidente negozio in frode alla legge, essendo volto ad eludere il dettato normativo, pur facendone salva l’osservanza formale”: così sentenza d’appello, pag. 10).
E’ fuor di dubbio, per altro verso, che AA, appellante unitamente alla “VL” s.n.c., ha veste di litisconsorte necessario quanto meno processuale.
Ed è parimenti indubitabile che il ricorso a questa Corte di legittimità non gli risulta notificato.
Tuttavia a motivo del rigetto del ricorso a questo Giudice del diritto ben può prescindersi dalla necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 cod. proc. civ. ai fini dell’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. un.23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento).
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, “VL s.n.c. di SN & C.”, va condannata a rimborsare al Comune di Venezia le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Si dà atto che il ricorso è datato 30.3.2017.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “VL s.n.c. di SN & C.”, a rimborsare al controricorrente, Comune di Venezia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, “VL s.n.c. di SN & C.”, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..
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