CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24883 depositata il 21 agosto 2023 – L’unica condizione per l’esenzione daziaria, di cui all’art. 2, comma 1, dei Regolamenti CE 192/2007 e 193/2007, è che ci sia stata la fatturazione e la spedizione da una di tali imprese all’importatore comunitario, non richiedendo la norma unionale, come ulteriore requisito, che la merce esportata in via diretta all’importatore avente sede nell’UE debba anche essergli materialmente consegnata