CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 5124 depositata il 17 febbraio 2023 – Il presupposto per il raddoppio, ratione temporis, sarebbe costituito dall’astratta insorgenza dell’obbligo di denuncia penale, derivandosene che l’amministrazione non sarebbe tenuta ad inserire nella motivazione dell’accertamento la menzione della denuncia e la relativa produzione in giudizio