Corte di Cassazione ordinanza n. 608 depositata il 15 gennaio 2020 – Nel contenzioso tributario «ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenere assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992