CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2757 depositata il 30 gennaio 2024 – Nel ricorso per cassazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., la parte ricorrente ha l’onere di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovavano i documenti in questione e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte