CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3510 depositata il 7 febbraio 2024
Lavoro – Cartella esattoriale – Disconoscimento agevolazioni per assunzioni apprendisti – Preavviso iscrizione di ipoteca – Prescrizione – Violazione art. 437, co.2 c.p.c. – Rigetto
Ritenuto che
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione presentata da P.T. avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata da Equitalia Sud s.p.a., cui è succeduta Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente ad oggetto contributi dovuti in relazione al disconoscimento delle agevolazioni previste per le assunzioni di apprendisti. Il debito era stato iscritto a ruolo, e ne era seguito il preavviso di iscrizione di ipoteca.
Riteneva la Corte che l’appello fosse inammissibile nella parte in cui criticava la decisione del primo giudice la quale aveva dichiarato la decadenza dall’opposizione per aver P.T. presentato un’opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine decadenziale di 20 giorni, e eccependo la decadenza dall’iscrizione a ruolo ex art.25 d.lgs. n.46/99. Secondo la Corte, il mezzo di gravame avrebbe dovuto essere quello del ricorso in cassazione dovendo considerarsi la qualificazione dell’opposizione fatta propria dal primo giudice.
Aggiungeva poi la Corte che l’eccezione di prescrizione era nuova e inammissibile, siccome proposta per la prima volta in appello.
Avverso la sentenza ricorre P.T. per due motivi, illustrati da memoria.
Inps conferiva procura speciale ai difensori senza svolgere attività difensiva, mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione rimaneva intimata.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, P.T. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.615, 617, 618 e 618 bis c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che la qualificazione dell’opposizione operata dal primo giudice era solo apparente, poiché la sentenza di primo grado, dopo aver dichiarato tardiva l’opposizione, l’aveva comunque respinta nel merito.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.9 l. n.335/95, per avere la Corte ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione, nonostante la stessa sia rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.
Il primo motivo è infondato.
Il fatto che il giudice di primo grado, dopo aver qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e aver dichiarato la decadenza dall’opposizione per sua tardività, abbia anche respinto la stessa nel merito, non implica che la prima affermazione sia apparente. Al contrario, una volta pronunciata la decadenza dall’opposizione, da cui l’inammissibilità della stessa, il primo giudice si era spogliato della potestas iudicandi, e l’ulteriore pronuncia nel merito deve considerarsi svolta solo ad abundantiam (Cass. S.U. 3840/07, Cass.11675/20, Cass.29529/22). Non può perciò affermarsi che la decadenza per tardività dell’opposizione abbia costituito un mero obiter dictum, risultando al contrario l’unica rilevante ratio decidendi della pronuncia.
Il secondo motivo è inammissibile.
Sebbene rubricato come violazione di legge sostanziale (art.3, co.9 l. n.335/95), il motivo si duole nella sostanza della violazione di una norma processuale, quale è l’art.437, co.2 c.p.c., lamentando che il giudice avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di prescrizione, non potendola qualificare come nuova poiché avanzata per la prima volta solo in appello.
Tuttavia, la violazione di legge processuale rileva, ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., in quanto ne derivi una nullità della sentenza. Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il ricorso per cassazione, pur potendo non invocare espressamente l’art.360, co.1, n. 4 c.p.c., è inammissibile ove non rechi esplicito riferimento alla nullità della sentenza (Cass. S.U. n.17931/13, Cass.24247/16). Il motivo di ricorso, al contrario, non deduce che dal mancato esame dell’eccezione sia derivata nullità della pronuncia, risultando così inammissibile.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio, non avendo l’Inps svolto attività difensiva ed essendo rimasta intimata AdER.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
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