Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sez. 10, sentenza n. 9630 depositata il 5 luglio 2023 – In materia di tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto impugnato solo nel caso in cui il contribuente, destinatario dell’atto impositivo, emesso dall’Amministrazione Finanziaria, fornisca la c.d. “prova di resistenza”, ovverosia assolva all’onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere in contrapposizione alla pretesa erariale in fase amministrativa