Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

“Riforma organica della disciplina delle societa’ di capitali e societa’ cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 – Supplemento Ordinario n. 8

Art. 2.
Modifica della disciplina riguardante le societa’ in accomandita per azioni

1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile e’ sostituito dal seguente:

Capo VI
DELLA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

2452 (Responsabilita’ e partecipazioni). – Nella societa’ in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

2453 (Denominazione sociale). – La denominazione della societa’ e’ costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di societa’ in accomandita per azioni.

2454 (Norme applicabili). – Alla societa’ in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa’ per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

2455 (Soci accomandatari). – L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori della societa’ per azioni.

2456 (Revoca degli amministratori). – La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della societa’ per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

2457 (Sostituzione degli amministratori). – L’assemblea con la maggioranza indicata nell’articolo precedente provvede a sostituire l’amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita’ di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica.
Il nuovo amministratore assume la qualita’ di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina.

2458 (Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori). – In caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, la societa’ si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e’ provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualita’ di socio accomandatario.

2459 (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità). – I soci accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell’assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l’esercizio del!’azione di responsabilita’.

2460 (Modificazioni dell’atto costitutivo). – Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della societa’ per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

2461 (Responsabilita’ degli accomandatari verso i terzi). – La responsabilita’ dei soci accomandatari verso i terzi e’ regolata dall’articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall’ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della societa’ sorte posteriormente all’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall’ufficio.”.

Art. 3.
Modifica della disciplina riguardante le societa’ a responsabilita’ limitata

1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile e’ sostituito dal seguente:

Capo VII
DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Sezione I
Disposizioni generali

2462 (Responsabilità). – Nella societa’ a responsabilita’ limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa’ con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della societa’, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione e’ appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicita’ prescritta dall’articolo 2470.

2463 (Costituzione). – La societa’ puo’ essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l’indicazione di societa’ a responsabilita’ limitata, e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;
3) l’attivita’ che costituisce l’oggetto sociale;
4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della societa’, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
8) le persone cui e’ affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
9) l’importo globale, almeno approssimativo, della spese per la costituzione poste a carico della societa’.
Si applicano alla societa’ a responsabilita’ limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

Sezione II
Dei conferimenti e delle quote

2464 (Conferimenti). – Il valore dei conferimenti non puo’ essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell’atto costitutivo non e’ stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento puo’ essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo’ in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento puo’ anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della societa’. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la societa’.
Se viene meno la pluralita’ dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). – Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una societa’ di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa’ di revisione iscritta nell’apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore e’ almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa’, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa’ nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis.

2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti). – Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e’ effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota e’ venduta all’incanto.
Se la vendita non puo’ aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non puo’ partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilita’ del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

2467 (Finanziamenti dei soci). – Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societa’ e’ postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della societa’, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della societa’ quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attivita’ esercitata dalla societa’, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della societa’ nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

2468 (Quote di partecipazione). – Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne’ costituire oggetto di sollecitazione all’investimento.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita’ che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della societa’ o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprieta’ di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalita’ previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l’articolo 2352.

2469 (Trasferimento delle partecipazioni). – Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.
Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilita’ delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali casi l’atto costitutivo puo’ stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della societa’ o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non puo’ essere esercitato.

2470 (Efficacia e pubblicita). – Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa’ dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.
L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale. L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l’iscrizione sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di societa’ per azioni.
Se la quota e’ alienata con successivi contratti a piu’ persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese e’ preferita alle altre, anche se il suo titolo e’ di data posteriore.
Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita’ dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’unico socio o colui che cessa di essere tale puo’ provvedere alla pubblicita’ prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

2471 (Espropriazione della partecipazione). – La partecipazione puo’ formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla societa’ e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori procedono senza indugio all’annotazione nel libro dei soci.
L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla societa’ a cura del creditore.
Se la partecipazione non e’ liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societa’ non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita e’ priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la societa’ presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

2471-bis (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione). – La partecipazione puo’ formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352.

2472 (Responsabilita’ dell’alienante per i versamenti ancora dovuti). – Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante e’ obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non puo’ essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso e’ rimasta infruttuosa.

2473 (Recesso del socio). – L’atto costitutivo determina quando il socio puo’ recedere dalla societa’ e le relative modalita’. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di societa’, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o piu’ cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della societa’ determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le societa’ soggette ad attivita’ di direzione e coordinamento.
Nel caso di societa’ contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e puo’ essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo puo’ prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purche’ non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla societa’ hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e’ determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione e’ compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu’ diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui e’ stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla societa’. Esso puo’ avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora cio’ non avvenga, il rimborso e’ effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la societa’ viene posta in liquidazione.
Il recesso non puo’ essere esercitato e, se gia’ esercitato, e’ privo di efficacia, se la societa’ revoca la delibera che lo legittima ovvero se e’ deliberato lo scioglimento della societa’.

2473-bis (Esclusione del socio). – L’atto costitutivo puo’ prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilita’ del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

2474 (Operazioni sulle proprie partecipazioni). – In nessun caso la societa’ puo’ acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Sezione III
Dell’amministrazione della societa’ e dei controlli

2475 (Amministrazione della società). – Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della societa’ e’ affidata a uno o piu’ soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.
All’atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell’articolo 2383.
Quando l’amministrazione e’ affidata a piu’ persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo puo’ tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo puo’ prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonche’ le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.

2475-bis (Rappresentanza della societa). – Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa’.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa’.

2475-ter (Conflitto di interessi). – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della societa’ in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della societa’, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la societa’, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

2476 (Responsabilita’ degli amministratori e controllo dei soci). – Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa’ dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della societa’. Tuttavia la responsabilita’ non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilita’ contro gli amministratori e’ promossa da ciascun socio, il quale puo’ altresi’ chiedere, in caso di gravi irregolarita’ nella gestione della societa’, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice puo’ subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la societa’, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilita’ contro gli amministratori puo’ essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della societa’, purche’ vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purche’ non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresi’ solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la societa’, i soci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilita’ incorse nella gestione sociale.

2477 (Controllo legale dei conti). – L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale e’ obbligatoria se il capitale sociale non e’ inferiore a quello minimo stabilito per le societa’ per azioni.
La nomina del collegio sindacale e’ altresi’ obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa’ per azioni.

2478 (Libri sociali obbligatori). – Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la societa’ deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonche’ le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell’articolo 2479; la relativa documentazione e’ conservata dalla societa’;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’articolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della societa’ con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della societa’ solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

2478-bis (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci). – Il bilancio deve essere redatto con l’osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Esso e’ presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilita’ di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, a norma dell’articolo 2435, copia del bilancio approvato e l’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo’ farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Sezione IV
Delle decisioni dei soci

2479 (Decisioni dei soci). – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonche’ sugli argomenti che uno o piu’ amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L’atto costitutivo puo’ prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o piu’ amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta’ del capitale sociale.

2479-bis (Assemblea dei soci). – L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione e’ effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio puo’ farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione e’ conservata secondo quanto prescritto dall’articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed e’ regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la meta’ del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta’ del capitale sociale.
L’assemblea e’ presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarita’ della costituzione, accerta l’identita’ e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

2479-ter (Invalidita’ delle decisioni dei soci). – Le decisioni dei soci che non sono prese in conformita’ della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunita’ e ne sia fatta richiesta dalla societa’ o da chi ha proposto l’impugnativa, puo’ assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidita’.
Qualora possano recare danno alla societa’, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della societa’.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attivita’ impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.

Sezione V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

2480 (Modificazioni dell’atto costitutivo). – Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis. Il verbale e’ redatto da notaio e si applica l’articolo 2436.

2481 (Aumento di capitale). – L’atto costitutivo puo’ attribuire agli amministratori la facolta’ di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalita’ di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non puo’ essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

2481-bis (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti). – In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo puo’ prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482-ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale soprapprezzo e le modalita’ ed i termini entro i quali puo’ essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale puo’ essere sottoscritto. La decisione puo’ anche consentire, disciplinandone le modalita’, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o piu’ soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l’aumento di capitale non e’ integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale e’ aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell’articolo 2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla societa’ almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2464.
Se l’aumento di capitale e’ sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale e’ stato eseguito.

2481-ter (Passaggio di riserve a capitale). – La societa’ puo’ aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

2482 (Riduzione del capitale sociale). – La riduzione del capitale sociale puo’ avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell’articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale puo’ essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purche’ entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la societa’ abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione.

2482-bis (Riduzione del capitale per perdite). – Quando risulta che il capitale e’ diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della societa’, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della societa’ almeno otto giorni prima dell’assemblea, perche’ i soci possano prenderne visione.
Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.

2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale). – Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E’ fatta salva la possibilita’ di deliberare la trasformazione della societa’.

2482-quater (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci). – In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite e’ esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

2483 (Emissione di titoli di debito). – Se l’atto costitutivo lo prevede, la societa’ puo’ emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalita’ e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della societa’ nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della societa’ medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalita’ del rimborso ed e’ iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Puo’ altresi’ prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa’ possa modificare tali condizioni e modalita’.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di societa’ e alle riserve di attivita’.”.

Art. 4.
Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle societa’ di capitali

1. Il Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile e’ sostituito dal seguente:

Capo VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

2484 (Cause di scioglimento). – Le societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita’ di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilita’ di funzionamento o per la continuata inattivita’ dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e’ disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
La societa’ inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

2485 (Obblighi degli amministratori). – Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla societa’, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484.

2486 (Poteri degli amministratori). – Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la societa’, ai soli fini della conservazione dell’integrita’ e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla societa’, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione). – Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell’articolo 2484 non abbia gia’ provveduto l’assemblea e salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perche’ deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralita’ di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della societa’;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L’assemblea puo’ sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

2487-bis (Pubblicita’ della nomina dei liquidatori ed effetti). – La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonche’ le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di societa’ in liquidazione.
Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

2487-ter (Revoca dello stato di liquidazione). – La societa’ puo’ in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Si applica l’articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della societa’ o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2445.

2488 (Organi sociali). – Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

2489. (Poteri, obblighi e responsabilita’ dei liquidatori). – Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della societa’.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalita’ e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilita’ per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e’ disciplinata secondo le norme in tema di responsabilita’ degli amministratori.

2490 (Bilanci in fase di liquidazione). – I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della societa’, per l’approvazione all’assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell’articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalita’ e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell’articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attivita’ di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la societa’ e’ cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495.

2491 (Poteri e doveri particolari dei liquidatori). – Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilita’ di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

2492 (Bilancio finale di liquidazione). – Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, e’ depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio puo’ proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

2493 (Approvazione tacita del bilancio). – Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s’intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

2494 (Deposito delle somme non riscosse). – Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio a norma dell’articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

2495 (Cancellazione della societa). – Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese.
Ferma restando l’estinzione della societa’, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e’ dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, puo’ essere notificata presso l’ultima sede della societa’.

2496 (Deposito dei libri sociali). – Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito indicato nell’articolo 2494, i libri della societa’ devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese; chiunque puo’ esaminarli, anticipando le spese.”.

Art. 5.
Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di societa’

1. Il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile e’ sostituito dal seguente:

Capo IX
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA’

2497 (Responsabilita). – Le societa’ o gli enti che, esercitando attivita’ di direzione e coordinamento di societa’, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle societa’ medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditivita’ ed al valore della partecipazione sociale, nonche’ nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrita’ del patrimonio della societa’. Non vi e’ responsabilita’ quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attivita’ di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a cio’ dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la societa’ o l’ente che esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla societa’ soggetta alla attivita’ di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa’ soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa e’ esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

2497-bis (Pubblicità). – La societa’ deve indicare la propria soggezione all’altrui attivita’ di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonche’ mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
E’ istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicati i soggetti che esercitano attivita’ di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione e’ cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza ditali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa’ deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della societa’ o dell’ente che esercita su di essa l’attivita’ di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento e con le altre societa’ che vi sono soggette, nonche’ l’effetto che tale attivita’ ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

2497-ter (Motivazione delle decisioni). – Le decisioni delle societa’ soggette ad attivita’ di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all’articolo 2428.

2497-quater (Diritto di recesso). – Il socio di societa’ soggetta ad attivita’ di direzione e coordinamento puo’ recedere:
a) quando la societa’ o l’ente che esercita attivita’ di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attivita’ che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della societa’ soggetta ad attivita’ di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita’ di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso puo’ essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio;
c) all’inizio ed alla cessazione dell’attivita’ di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una societa’ con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella societa’ per azioni o in quella a responsabilita’ limitata.

2497-quinquies (Finanziamenti nell’attivita’ di direzione e coordinamento). – Ai finanziamenti effettuati a favore della societa’ da chi esercita attivita’ di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467.

2497-sexies (Presunzioni). – Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attivita’ di direzione e coordinamento di societa’ sia esercitata dalle societa’ o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell’articolo 2359.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresi’ a chi esercita attivita’ di direzione e coordinamento di societa’ sulla base di un contratto con le societa’ medesime o di clausole dei loro statuti.”.

Art. 6.
Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la scissione delle societa’ di capitali

1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile e’ aggiunto il seguente:

Capo X
Della trasformazione, della fusione e della scissione

Sezione I
Della trasformazione

2498 (Continuita’ dei rapporti giuridici). – Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

2499 (Limiti alla trasformazione). – Puo’ farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purche’ non vi siano incompatibilita’ con le finalita’ o lo stato della stessa.

2500 (Contenuto, pubblicita’ ed efficacia dell’atto di trasformazione). – La trasformazione in societa’ per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita’ limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato.
L’atto di trasformazione e’ soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicita’ relative, nonche’ alla pubblicita’ richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.

2500-bis (Invalidita’ della trasformazione). – Eseguita la pubblicita’ di cui all’articolo precedente, l’invalidita’ dell’atto di trasformazione non puo’ essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

2500-ter (Trasformazione di societa’ di persone). – Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di societa’ di persone in societa’ di capitali e’ decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della societa’ risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 o, nel caso di societa’ a responsabilita’ limitata, dell’articolo 2465. Si applicano altresi’, nel caso di societa’ per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343.

2500-quater (Assegnazione di azioni o quote). – Nel caso previsto dall’articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equita’.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.

2500-quinquies (Responsabilita’ dei soci). – La trasformazione non libera i soci a responsabilita’ illimitata dalla responsabilita’ per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2500-sexies (Trasformazione di societa’ di capitali). – Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di societa’ di capitali in societa’ di persone e’ adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E’ comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilita’ illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilita’ illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

2500-septies (Trasformazione eterogenea da societa’ di capitali). – Le societa’ disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, societa’ consortili, societa’ cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l’articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilita’ illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all’atto di fondazione o alla volonta’ del fondatore.

2500-octies (Trasformazione eterogenea in societa’ di capitali). – I consorzi, le societa’ consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle societa’ disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all’unanimita’; nelle societa’ consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in societa’ di capitali puo’ essere esclusa dall’atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non e’ comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalita’ e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della societa’ risultante dalla trasformazione e’ diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in societa’ di capitali e’ disposta dall’autorita’ governativa, su proposta dell’organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, dell’articolo 31.

2500-novies (Opposizione dei creditori). – In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

Sezione II
Della fusione delle societa’

2501 (Forme di fusione). – La fusione di piu’ societa’ puo’ eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa’, o mediante l’incorporazione in una societa’ di una o piu’ altre.
La partecipazione alla fusione non e’ consentita alle societa’ in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). – Nel caso di fusione tra societa’, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all’articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della societa’ risultante dalla fusione.
La relazione di cui all’articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della societa’ di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della societa’ obiettivo o della societa’ acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

2501-ter (Progetto di fusione). – L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa’ partecipanti alla fusione;
2) l’atto costitutivo della nuova societa’ risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche’ l’eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalita’ di assegnazione delle azioni o delle quote della societa’ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa’ partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa’ che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle societa’ partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo’ essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione e’ depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa’ partecipanti alla fusione.
Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

2501-quater (Situazione patrimoniale). – L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle societa’ stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e’ depositato nella sede della societa’.
La situazione patrimoniale puo’ essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo e’ stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

2501-quinquies (Relazione dell’organo amministrativo). – L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta’ di valutazione.

2501-sexies (Relazione degli esperti). – Uno o piu’ esperti per ciascuna societa’ devono redigere una relazione sulla congruita’ del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta’ di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le societa’ di revisione iscritte nell’apposito albo e, se la societa’ incorporante o la societa’ risultante dalla fusione e’ una societa’ per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la societa’. Se la societa’ e’ quotata in mercati regolamentati, l’esperto e’ scelto fra le societa’ di revisione.
In ogni caso, le societa’ partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la societa’ risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu’ esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa’ partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L’esperto risponde dei danni causati alle societa’ partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma e’ altresi’ affidata, in ipotesi di fusione di societa’ di persone con societa’ di capitali, la relazione di stima del patrimonio della societa’ di persone a norma dell’articolo 2343.

2501-septies (Deposito di atti). – Devono restare depositati in copia nella sede delle societa’ partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche’ la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa’ partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle societa’ partecipanti alla fusione redatte a norma dell’articolo 2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

2502 (Decisione in ordine alla fusione). – La fusione e’ decisa da ciascuna delle societa’ che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle societa’ di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facolta’ di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle societa’ di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione puo’ apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

2502-bis (Deposito e iscrizione della decisione di fusione). – La deliberazione di fusione delle societa’ previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies. Si applica l’articolo 2436.
La decisione di fusione delle societa’ previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la societa’ risultante dalla fusione o quella incorporante e’ regolata dai capi V, VI, VII.

2503 (Opposizione dei creditori). – La fusione puo’ essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle societa’ che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le societa’ partecipanti alla fusione, da un’unica societa’ di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita’ ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa’ partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

2503-bis (Obbligazioni). – I possessori di obbligazioni delle societa’ partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell’articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data
facolta’, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facolta’ di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall’assemblea prevista dall’articolo 2415.

2504 (Atto di fusione). – La fusione deve risultare da atto pubblico.
L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della societa’ risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove e’ posta la sede delle societa’ partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della societa’ incorporante.
Il deposito relativo alla societa’ risultante dalla fusione o di quella incorporante non puo’ precedere quelli relativi alle altre societa’ partecipanti alla fusione.

2504-bis (Effetti della fusione). – La societa’ che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa’ partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando e’ stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo’ tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita’ e le passivita’ sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle societa’ partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di societa’ che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresi’ essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attivita’ e passivita’ delle societa’ che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova societa’ di capitali ovvero mediante incorporazione in una societa’ di capitali non libera i soci a responsabilita’ illimitata dalla responsabilita’ per le obbligazioni delle rispettive societa’ partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). – La societa’ che risulta dalla fusione non puo’ assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa’ partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di societa’ fiduciarie o di interposta persona, dalle societa’ medesime.
La societa’ incorporante non puo’ assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle societa’ incorporate possedute, anche per il tramite di societa’ fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla societa’ incorporante.

2504-quater (Invalidita’ della fusione). – Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidita’ dell’atto di fusione non puo’ essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

2505 (Incorporazione di societa’ interamente possedute). – Alla fusione per incorporazione di una societa’ in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L’atto costitutivo o lo statuto puo’ prevedere che la fusione per incorporazione di una societa’ in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle societa’ partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter e, quanto alla societa’ incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della societa’ incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla societa’ entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

2505-bis (Incorporazione di societa’ possedute al novanta per cento). – Alla fusione per incorporazione di una o piu’ societa’ in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della societa’ incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla societa’ incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o piu’ societa’ in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla societa’ incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che l’iscrizione prevista dall’articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la societa’ incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della societa’ incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 2505.

2505-ter (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). – Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2448.

2505-quater (Fusioni cui non partecipano societa’ con capitale rappresentato da azioni). – Se alla fusione non partecipano societa’ regolate dai capi V e VI del presente titolo, ne’ societa’ cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni dell’articolo 2501-sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle societa’ partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta’.

Sezione III
Della scissione delle societa’

2506 (Forme di scissione). – Con la scissione una societa’ assegna l’intero suo patrimonio a piu’ societa’, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola societa’, e le relative azioni o quote ai suoi soci.
E’ consentito un conguaglio in danaro, purche’ non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E’ consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle societa’ beneficiarie della scissione, ma azioni della societa’ scissa.
La societa’ scissa puo’, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attivita’.
La partecipazione alla scissione non e’ consentita alle societa’ in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

2506-bis (Progetto di scissione). – L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’articolo 2501-ter ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle societa’ beneficiarie e dell’eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell’attivo non e’ desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della societa’ scissa, e’ ripartito tra le societa’ beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, cosi’ come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della societa’ e’ solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa’ trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e’ desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa’ beneficiarie, nel secondo la societa’ scissa e le societa’ beneficiarie. La responsabilita’ solidale e’ limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna societa’ beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa’ beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico e’ posto l’obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell’ultimo comma dell’articolo 2501-ter.

2506-ter (Norme applicabili). – L’organo amministrativo delle societa’ partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita’ agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle societa’ beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societa’ scissa.
Si applica alla scissione l’articolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non e’ richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu’ nuove societa’ e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle societa’ partecipanti alla scissione l’organo amministrativo puo’ essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresi’ applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono riferiti anche alla scissione.

2506-quater (Effetti della scissione). – La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societa’ beneficiarie; puo’ essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa’ nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell’articolo 2504-bis.
Qualunque societa’ beneficiaria puo’ effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla societa’ scissa.
Ciascuna societa’ e’ solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della societa’ scissa non soddisfatti dalla societa’ cui fanno carico.”.

Art. 7.
Norme in tema di societa’ costituite all’estero

1. Dopo il capo X del titolo V del libro V del codice civile e’ aggiunto il seguente:

Capo XI
Delle societa’ costituite all’estero

2507 (Rapporti con il diritto comunitario). – L’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo e’ effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunita’ europee.

2508 (Societa’ estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). – Le societa’ costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu’ sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicita’ degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non puo’ essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove e’ situata la sede principale.
Le societa’ costituite all’estero sono altresi’ soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la subordinano all’osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di societa’ costituite all’estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall’articolo 2250; devono essere altresi’ indicati l’ufficio del registro delle imprese presso la quale e’ iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

2509 (Societa’ estere di tipo diverso da quelle nazionali). – Le societa’ costituite all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della societa’ per azioni, per cio’ che riguarda gli obblighi relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilita’ degli amministratori.

2509-bis (Responsabilita’ in caso di inosservanza delle formalita). – Fino all’adempimento delle formalita’ sopra indicate, coloro che agiscono in nome della societa’ rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

2510 (Societa’ con prevalenti interessi stranieri). – Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio di determinate attivita’ da parte di societa’ nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.”.

Art. 8.
Delle societa’ cooperative e delle mutue assicuratrici

1. Il titolo VI del libro V del codice civile e’ sostituito dal seguente:

“Titolo VI
DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATRICI

Capo I
Delle societa’ cooperative

Sezione I
Disposizioni generali. Cooperative a mutualita’ prevalente

2511 (Societa’ cooperative). – Le cooperative sono societa’ a capitale variabile con scopo mutualistico.

2512 (Cooperativa a mutualita’ prevalente). – Sono societa’ cooperative a mutualita’ prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita’ prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita’, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attivita’, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le societa’ cooperative a mutualita’ prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513 (Criteri per la definizione della prevalenza). – Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci e’ superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e’ rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente piu’ tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e’ documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantita’ o il valore dei prodotti conferiti dai soci e’ superiore al cinquanta per cento della quantita’ o del valore totale dei prodotti.

2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita’ prevalente). – Le cooperative a mutualita’ prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa’, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

2515 (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ cooperativa.
L’indicazione di cooperativa non puo’ essere usata da societa’ che non hanno scopo mutualistico.
Le societa’ cooperative a mutualita’ prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualita’ prevalente.

2516 (Rapporti con i soci). – Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita’ di trattamento.

2517 (Enti mutualistici). – Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle societa’.

2518 (Responsabilita’ per le obbligazioni sociali). – Nelle societa’ cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa’ con il suo patrimonio.

2519 (Norme applicabili). – Alle societa’ cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla societa’ per azioni.
L’atto costitutivo puo’ prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa’ a responsabilita’ limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

2520 (Leggi speciali). – Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge puo’ prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Sezione II
Della costituzione

2521 (Atto costitutivo). – La societa’ deve costituirsi per atto pubblico.
L’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attivita’ mutualistica e puo’ prevedere che la societa’ svolga la propria attivita’ anche con terzi.
L’atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, e il comune ove e’ posta la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e’ ripartito in azioni, il loro valore nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9) le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societa’;
11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
13) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle societa’.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa’, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo.
I rapporti tra la societa’ e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attivita’ mutualistica tra la societa’ e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

2522 (Numero dei soci). – Per costituire una societa’ cooperativa e’ necessario che i soci siano almeno nove.
Puo’ essere costituita una societa’ cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa’ adotta le norme della societa’ a responsabilita’ limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa’ si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

2523 (Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della societa). – Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330.
Gli effetti dell’iscrizione e della nullita’ sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

2524 (Variabilita’ del capitale). – Il capitale sociale non e’ determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle societa’ cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo.
La societa’ puo’ deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.
L’esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo’ essere autorizzata dall’assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Sezione III
Delle quote e delle azioni

2525 (Quote e azioni). – Il valore nominale di ciascuna azione o quota non puo’ essere inferiore a venticinque euro ne’ superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa’ cooperative nessun socio puo’ avere una quota superiore a centomila euro, ne’ tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L’atto costitutivo, nelle societa’ cooperative con piu’ di cinquecento soci, puo’ elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non e’ indicato l’ammontare del capitale ne’ quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). – L’atto costitutivo puo’ prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societa’ per azioni.
L’atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e’ sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell’articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non puo’, in ogni caso, essere attribuito piu’ di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto e’ disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa’ a responsabilita’ limitata puo’ offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

2527 (Requisiti dei soci). – L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attivita’ economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
L’atto costitutivo puo’ prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio e’ ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della societa). – L’ammissione di un nuovo socio e’ fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta puo’ entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni). – L’atto costitutivo puo’ autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa’, purche’ sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545-quinquiese l’acquisto o il rimborso e’ fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

2530 (Trasferibilita’ della quota o delle azioni). – La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la societa’, se la cessione non e’ autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio e’ libero di trasferire la propria partecipazione e la societa’ deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo’ proporre opposizione al tribunale.
Qualora l’atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio puo’ recedere dalla societa’, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non puo’ essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella societa’.

2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). – Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo’, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533.

2532 (Recesso del socio). – Il socio cooperatore puo’ recedere dalla societa’ nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non puo’ essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa’. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo’ proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e societa’ il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

2533 (Esclusione del socio). – L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, puo’ aver luogo:
1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa’;
4) nei casi previsti dall’articolo 2286;
5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio puo’ proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

2534 (Morte del socio). – In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell’articolo seguente.
L’atto costitutivo puo’ prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla societa’ subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
Nell’ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralita’ di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa’ consenta la divisione.

2535 (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). – La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa’ e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. L’atto costitutivo puo’ prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in piu’ rate entro un termine massimo di cinque anni.

2536 (Responsabilita’ del socio uscente e dei suoi eredi). – Il socio che cessa di far parte della societa’ risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e’ verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della societa’, il socio uscente e’ obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa’ gli eredi del socio defunto.

2537 (Creditore particolare del socio). – Il creditore particolare del socio cooperatore, finche’ dura la societa’, non puo’ agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Sezione IV
Degli organi sociali

2538 (Assemblea). – Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo puo’ attribuire piu’ voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l’atto costitutivo puo’ prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu’ del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non puo’ essere attribuito piu’ di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validita’ delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L’atto costitutivo puo’ prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

2539 (Rappresentanza nell’assemblea). – Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societa’ per azioni ciascun socio puo’ rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale puo’ farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

2540 (Assemblee separate). – L’atto costitutivo delle societa’ cooperative puo’ prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la societa’ cooperativa ha piu’ di tremila soci e svolge la propria attivita’ in piu’ province ovvero se ha piu’ di cinquecento soci e si realizzano piu’ gestioni mutualistiche.
L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalita’ di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validita’ della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa’ cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

2541 (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). – Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della societa’ cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilita’ nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la societa’ cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale e’ convocate dagli amministratori della societa’ cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa’ cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all’articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresi’ il diritto di assistere all’assemblea della societa’ cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

2542 (Consiglio di amministrazione). – La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori e’ scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle societa’ cooperative cui si applica la disciplina delle societa’ per azioni, l’atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilita’ degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.
L’atto costitutivo puo’ prevedere che uno o piu’ amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attivita’ sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo’ essere attribuito il diritto di eleggere piu’ di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o piu’ amministratori puo’ essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori e’ riservata all’assemblea.

2543 (Organo di controllo). – La nomina del collegio sindacale e’ obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonche’ quando la societa’ emette strumenti finanziari non partecipativi.
L’atto costitutivo puo’ attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.

2544 (Sistemi di amministrazione). – Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere piu’ di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e piu’ di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative ne’ gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

2545 (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa). – Gli amministratori e i sindaci della societa’, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

2545-bis (Diritti dei soci). – Nelle societa’ cooperative cui si applica la disciplina della societa’ per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha piu’ di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la societa’.

2545-ter (Riserve indivisibili). – Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della societa’.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la societa’ aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della societa’.

2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie). – Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita’ previste dalla legge.
L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

2545-quinquies – (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). L’atto costitutivo indica le modalita’ e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa’ e’ superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
L’atto costitutivo puo’ autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della societa’ sia inferiore ad un quarto.

2545-sexies (Ristorni). – L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita’ e qualita’ degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attivita’ svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L’assemblea puo’ deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.

2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico). – Il contratto con cui piu’ cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e’ attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attivita’ comune.
La cooperativa puo’ recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle societa’ cooperative.

Sezione V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente). – La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualita’ prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societa’ di revisione.

2545-novies (Modificazioni dell’atto costitutivo). – Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.
La fusione e la scissione di societa’ cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

2545-decies (Trasformazione). – Le societa’ cooperative diverse da quelle a mutualita’ prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la meta’ dei soci della cooperativa, la trasformazione in una societa’ del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono piu’ di diecimila, l’atto costitutivo puo’ prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all’assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
All’esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione). – La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova societa’, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa’ cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa.

2545-duodecies (Scioglimento). – La societa’ cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonche’ per la perdita del capitale sociale.

2545-terdecies (Insolvenza). – In caso di insolvenza della societa’, l’autorita’ governativa alla quale spetta il controllo sulla societa’ dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita’ commerciale sono soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Sezione VI
Dei controlli

2545-quaterdecies (Controllo sulle societa’ cooperative). – Le societa’ cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario). – I fatti previsti dall’articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle societa’ cooperative che hanno piu’ di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all’autorita’ di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l’autorita’ di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato gia’ nominato un ispettore o un commissario dall’autorita’ di vigilanza.
L’autorita’ di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). – In caso di irregolare funzionamento delle societa’ cooperative, l’autorita’ governativa puo’ revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa’ ad un commissario, determinando i poteri e la durata.
Ove l’importanza della societa’ cooperativa lo richieda, l’autorita’ di vigilanza puo’ nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l’approvazione dell’autorita’ governativa.
Se l’autorita’ di vigilanza accerta irregolarita’ nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, puo’ diffidare la societa’ cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

2545-septiesdecies (Scioglimento per atto dell’autorita). – L’autorita’ di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo’ sciogliere le societa’ cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Se vi e’ luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu’ commissari liquidatori.

2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori). – In caso di irregolarita’ o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa’ cooperativa, l’autorita’ governativa puo’ sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorita’ giudiziaria, puo’ chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e’ intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’autorita’ di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell’elenco delle societa’ cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all’autorita’ governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell’autorita’ di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa’ cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.

Capo II
delle mutue assicuratrici

2546 (Nozione). – Nella societa’ di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si puo’ acquistare la qualita’ di socio, se non assicurandosi presso la societa’, e si perde la qualita’ di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548.

2547 (Norme applicabili). – Le societa’ di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societa’ cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

2548. (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia). – L’atto costitutivo puo’ prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita’, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita’ di socio.
L’atto costitutivo puo’ attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu’ voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.”.

Art. 9.
Norme di attuazione e transitorie

1. Alla Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 92 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 92. – Il decreto, previsto dall’articolo 2409 del codice, che nomina l’amministratore giudiziario nelle societa’ di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della societa’ nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l’amministratore giudiziario non puo’ compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza l’autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l’amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della societa’.
All’amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell’assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l’approvazione del tribunale.
Il compenso dell’amministratore giudiziario e’ determinato dal tribunale. ;
b) all’articolo 94, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
“L’amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e puo’ essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.
L’amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove e’ la sede principale dell’impresa, il conto della gestione. L’avvenuto deposito e’ comunicato immediatamente alla societa’.
c) all’articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“I provvedimenti del tribunale previsti dall’articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.
2) il secondo comma e’ abrogato;
d) l’articolo 104 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 104. – Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall’articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della societa’. ;
e) l’articolo 106 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 106. – Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della societa’ cooperativa a norma dell’articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l’autorita’ governativa che ha nominato il commissario. ;
f) dopo l’articolo 111 sono inseriti i seguenti:
“Art. 111-bis. – La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice e’ quella stabilita a norma dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004. Nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si applicano alla societa’ di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Art. 111-ter. – Chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una societa’ deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove e’ posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Art. 111-quater. – La societa’ di revisione di cui all’articolo 2447-ter del codice e’ scelta tra quelle iscritte nell’albo speciale delle societa’ di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le societa’ e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non puo’ essere una persona fisica.
Art. 111-quinquies. – L’articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e’ sostituito dal seguente: `Art. 2632. – Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa’ nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.’.
Art. 111-sexies. – Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
Art. 111-septies. – Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 2513 del codice, cooperative a mutualita’ prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivita’ di cui all’articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualita’ prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2513 del codice. Le piccole societa’ cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all’articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societa’ cooperativa disciplinata dall’articolo 2522 del codice.
Art. 111-octies. – Sono investitori istituzionali destinati alle societa’ cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da societa’ cooperative.
Art. 111-novies. – Le societa’ di revisione di cui al secondo comma dell’articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Art. 111-decies. – Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell’obbligo di devoluzione previsto dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle clausole previste dall’articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell’articolo 2545-octies del codice.
Art. 111-undecies. – Il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, cosi’ come definite dall’articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio.
Art. 111-duodecies. – Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’articolo 2361, comma secondo, del codice, siano societa’ per azioni, in accomandita per azioni o societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le societa’ per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.”.
2. Alla Sezione V del Capo II del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) L’articolo 218 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 218. – Le societa’ poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societa’ poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni. ;
b) dopo l’articolo 223 sono inseriti i seguenti:
“Art. 223-bis. – Le societa’ di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le deliberazioni necessarie all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all’articolo 2365, secondo comma, del codice sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalita’ e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa’ di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice.
Le societa’ costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.
Art. 223-ter. – Le societa’ per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della societa’ per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.
Art. 223-quater. – Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di autorizzazione e’ stato consegnato al notaio.
L’autorita’ competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma e’ altresi’ legittimata, qualora l’iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidita’, a proporre istanza per la cancellazione della societa’ medesima dal registro. Il tribunale provvede, sentita la societa’, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento dell’istanza si applica l’articolo 2332 del codice.
Art. 223-quinquies. – Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.
Art. 223-sexies. – Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1° gennaio 2004, salvo che l’azione sia stata gia’ proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l’annullamento o la dichiarazione di nullita’ delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.
Art. 223-septies. – Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le societa’ che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le societa’ che abbiano adottato il sistema monistico.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali e’ da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificita’ di tali organi.
Art. 223-octies. – La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile e’ consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalita’, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtu’ di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtu’ di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione e’ consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non e’ consentita alle fondazioni bancarie.
Art. 223-novies. – I procedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarita’ denunciate.
Art. 223-decies. – Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.
Art. 223-undecies. – I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-duodecies. – Le societa’ di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 dicembre 2004.
Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L’articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l’adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalita’ e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le societa’ di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualita’ prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le societa’ cooperative e i loro consorzi che, con le modalita’ e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le societa’ cooperative a mutualita’ prevalente entro il 31 dicembre 2004.
Art. 223-terdecies. – Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualita’ prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.
Art. 223-quaterdecies. – Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova societa’, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 223-quinquiesdecies. – Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in societa’ lucrative con le maggioranze previste dall’articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
L’obbligo di devolvere le riserve indivisibili previsto dall’articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell’articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
Art. 223-sexiesdecies. – Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attivita’ produttive predispone un Albo delle societa’ cooperative tenuto a cura del Ministero delle attivita’ produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualita’ prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualita’ prevalente.
Il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all’articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall’Istat.
Art. 223-septiesdecies. – Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorita’ di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorita’ governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell’autorita’ di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa’ cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro medesimo.
Art. 223-octiesdecies. – I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-noviesdecies. – Le societa’ cooperative poste in liquidazione prima del 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le societa’ cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
Art. 223-vicies. – I procedimenti riguardanti societa’ cooperative previsti dall’articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Art. 223-vicies semel. – Il limite di cinque anni previsto dall’articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.
Art. 223-vicies bis. – Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell’articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.
Art. 223-vicies ter. – Non si applica la lettera e) del primo comma dell’articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del medesimo articolo, purche’ deliberata entro il 30 giugno 2004. “.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.

(Articoli precedenti)