L’Agenzia delle Entrate a seguito di un quesito posta da un contribuente ha pubblicato la consulenza giuridica n. 19 del 14 novembre 2019 riguardante la possibilità della deducibilità degli acquisti di carburanti pagati a mezzo compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie.

Il contribuente chiedeva se ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione, previsto dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi la compensazione delle reciproche posizioni creditorie e debitorie in base ad un rapporto di c/c costituisca regolare adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione

L’Amministrazione Finanziaria dopo aver ricordato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha introdotto specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità dell’Iva relativa. L’articolo 1, comma 922, della legge di bilancio per il 2018, infatti, ha inserito all’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-bis, secondo cui “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Il successivo comma 923, modificando, a sua volta, la lettera d) del comma 1, dell’articolo 19-bis1, del d.P.R. n. 633 del 1972, ha previsto che “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Pertanto, a decorrere dal primo luglio 2018, nel caso di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la deduzione della spesa ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell’Iva relativa è consentita solo in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.

Nella fattispecie esaminata dalla consulenza giuridica in commento riguardante l’ente associativo e le imprese di autotrasporto associate che per regolare i reciproci rapporti di debito e credito sorti a seguito di una continuità di rapporti d’affari, hanno stipulato un contratto di conto corrente in base al comma 1 dell’articolo 1823 del codice civile.

In tal modo, si realizza su base pattizia la compensazione dei reciproci debiti e crediti che si configura come un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento, come stabilisce l’articolo 1241 del codice civile

 Per l’Amministrazione finanziaria pur non verificandosi il pagamento al momento dell’acquisto l’impresa non sia soggetta in questa fase all’obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell’Iva, solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati. Rimane l’obbligo di certificazione degli acquisti con fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate ritiene corretta la procedura del contribuente, ai fini della deducibilità del costo e del’IVA, a condizione che:

1) l’acquisto del carburante da parte dell’ente associativo avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;

2) i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;

3) i rapporti di debito e credito tra l’ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili;

4) i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.