La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, intervenendo in tema di comunicazioni alla Consob per irregolarità da parte del collegio sindacale di cui all’art. 149 del D.lgs. n. 58/1998, ha affermato che “… la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell’art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell’esercizio della sua attività di vigilanza perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione; l’assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell’art. 149, comma 3, T.U.F. – in cui il sostantivo “irregolarità” non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo – anche dall’evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla CONSOB la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla CONSOB una completa e tempestiva informazione sull’andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza.» (Cassazione civile, Sez. 2, n. 3251 del 10/02/2009; Sez. 2, n. 12110 del 17/05/2018). …”

La vicenda ha riguardato il Collegio sindacale di una Spa soggetta alla vigilanza della Consob. L’amministratore delegato della Spa aveva sottoscritto, in nome e per conto della società, delle obbligazioni con altra società ed un componente del Consiglio di amministrazione fosse amministratore senza poteri della emittente. L’amministratore, in violazione dell’art. 150 del D.Lgs. n. 58/1998 nella relazione trimestrale aveva informato il collegio sindacale della sottoscrizione delle obbligazioni ma aveva omesso di segnale, quale possibile conflitto di interesse, che un componente del Consiglio di amministrazione era amministratore senza poteri della emittente. La Consob sanzionava con una pena pecuniaria i componenti del collegio sindacale per non aver segnalato tale irregolarità. I componenti del collegio sindacale proposero opposizione avverso la delibera di irrogazione delle sanzioni. I giudici di primo grado respinsero le doglianze del collegio sindacale. Avverso la decisione dei giudici di primo grado proposero appello. La Corte Territoriale, in riforma della decisione di primo grado, accolse le doglianze dei ricorrenti. In particolare i giudici di appello non illegittimo il comportamento di un collegio sindacale che aveva ritenuto di non segnalare alla Consob un’omissione dell’amministratore delegato della società in questione poiché non qualificabile come «omissione rilevante». La Consob propose ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolsero il ricorso della Consob.

I giudici di legittimità hanno puntualizzato che “… L’art. 149 del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede, per quel che qui rileva, che il Collegio sindacale vigili sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza; l’inosservanza di questi doveri informativi è sanzionata dal terzo comma dell’art. 193 dello stesso Testo unico.

L’art. 149 TUF rappresenta soltanto una specificazione dei poteri e doveri di controllo di cui i sindaci sono investiti ex art. 2403 comma I cod. civ., per il cui esercizio e adempimento l’art. 2403 bis cod. civ., prevede che essi possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (comma I), che possano chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possano altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale (comma II). …”

Il Supremo consesso ha ritenuto che nel caso di specie “… non si controverte delle conseguenze del conflitto di interesse quale parte correlata del singolo amministratore, ma degli obblighi di comunicazione del Collegio sindacale alla CONSOB. Secondo l’art.  150 TUF, gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta e    sulle   operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Nella specie, dunque, la sottoscrizione del prestito obbligazionario era stata segnalata come rilevante dall’Amministratore delegato, ma l’informazione non era stata evidentemente accurata e completa perché non aveva riferito della sussistenza di un potenziale conflitto di interesse all’operazione di un componente del C.d.a. in quanto amministratore pure dell’emittente. 

Il difetto di segnalazione del potenziale conflitto rappresentava una «irregolarità» dell’operazione, rilevante ex art. 150 TUF e, perciò, da comunicare a CONSOB ex art. 149 terzo comma TUF. …”

Per cui, secondo la Corte Suprema, l’articolo 149 del D.Lgs. n. 58/1998 impone al collegio la segnalazione di tutte le irregolarità senza alcuna valutazione da parte del Collegio sulla rilevanza delle stesse.